Cassazione Civile, Ordinanza n. 21572/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assegnatari)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione ex art. 35 l. 865/1971 relativa a un fabbricato realizzato su aree acquisite dal Comune nell’ambito di un piano di edilizia economica e popolare. Il Comune aveva chiesto agli assegnatari degli alloggi il pagamento pro quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree, comprendendo anche le spese dei giudizi di opposizione alla stima promossi dai proprietari espropriati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Comune; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello comunale ritenendo che la disciplina convenzionale e l’art. 35 imponessero l’accollo agli assegnatari di tutte le spese di acquisizione, incluse quelle processuali. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; 2) violazione dell’art. 35 l. 865/1971 per asserita inapplicabilità ratione temporis della versione novellata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la qualificazione antigiuridica della condotta del Comune emersa nei giudizi di opposizione alla stima; 4) violazione dell’art. 35 l. 865/1971, sostenendo che il principio di integrale copertura dei costi non consentisse di traslare sui concessionari i costi derivanti da fatti patologici della procedura; 5) violazione dell’art. 2043 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe subordinato il rilievo dell’illegittimità dell’ente alla proposizione di una domanda risarcitoria; 6) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e dell’art. 21 d.P.R. 327/2001, per avere escluso che la partecipazione del beneficiario e la condotta dell’amministrazione potessero incidere sul riparto delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per giudicato implicito sulla giurisdizione, ha rigettato il secondo motivo ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 35 l. 865/1971 come comprensivo di tutte le spese di acquisizione, incluse quelle del giudizio di stima, ma ha accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto. La Corte ha censurato la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso ogni rilievo della condotta illegittima o negligente del Comune nei giudizi di opposizione alla stima solo perché mancava una domanda ex art. 2043 c.c. da parte degli assegnatari. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal Comune per il rimborso delle spese, i convenuti possono difendersi eccependo l’inadempimento o l’ingiustificato aggravio causato dalla gestione della lite da parte dell’ente, senza necessità di una domanda riconvenzionale risarcitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 1, 3, 4, 5
la Corte ha esaminato i singoli motivi di ricorso secondo i diversi vizi denunciabili in cassazione
la disposizione va intesa come riferita a tutte le spese sostenute per l’acquisizione delle aree, incluse quelle del giudizio di stima, al fine di assicurare il perfetto pareggio economico tra costi e corrispettivi
l’assenza di una domanda risarcitoria non impedisce al convenuto di opporre, a difesa della propria posizione, la condotta illegittima o negligente dell’amministrazione quale fatto idoneo a paralizzare o ridurre la pretesa di rimborso
è censurabile la sentenza che ometta di considerare eccezioni e contestazioni rilevanti nella dialettica processuale
richiamati dai ricorrenti per sostenere la necessità di partecipazione procedimentale del beneficiario dell’esproprio
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle garanzie del procedimento espropriativo
la parte convenuta può limitarsi a eccepire l’inadempimento o l’imperfetto adempimento della controparte per paralizzarne la pretesa, senza proporre necessariamente una domanda autonoma
richiamato nel passaggio che conferma la ripetibilità dei costi sostenuti dall’ente espropriante nel giudizio di stima
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dall’ente per ottenere il rimborso delle spese di acquisizione di aree destinate all’edilizia economica e popolare, la nozione di "spese di acquisizione" comprende anche gli oneri derivanti dal contenzioso sull’indennità di esproprio, quando tali costi siano parte del procedimento espropriativo complessivamente considerato.
- L’art. 35 l. 865/1971 è letto in funzione del principio del perfetto pareggio economico: i costi di acquisto e acquisizione delle aree devono essere integralmente coperti dai destinatari finali del programma edilizio, salvo che specifiche contestazioni sulla condotta dell’ente incidano causalmente sul maggior costo richiesto.
- Nel giudizio di ripetizione o rimborso delle spese sostenute dall’ente, il convenuto può opporre, anche solo in via difensiva, la condotta illegittima o negligente dell’amministrazione che abbia causato o aggravato il costo, senza necessità di formulare una domanda autonoma di risarcimento ex art. 2043 c.c.
- Il giudice di merito non può escludere il rilievo delle eccezioni del convenuto sul solo presupposto della mancanza di una domanda risarcitoria: occorre valutare in concreto se la gestione della procedura o del contenzioso da parte dell’ente abbia determinato il maggior esborso di cui si chiede il rimborso.
- In sede di legittimità, la questione di giurisdizione è inammissibile se il giudice di primo grado ha deciso nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e la parte vittoriosa non ha proposto impugnazione incidentale sul punto.
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