Cassazione Civile, Ordinanza n. 27813/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una condotta vessatoria e persecutoria subita nell'ambiente di lavoro, deducendo una situazione di mobbing presso l'ufficio postale in cui prestava servizio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando che non era stato provato alcun nesso causale tra le condotte imputate al datore di lavoro e un intento discriminatorio, vessatorio o persecutorio, e che tali condotte non presentavano comunque profili di illegittimità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. per mancato riconoscimento del mobbing o, in subordine, dello straining; violazione degli artt. 32, 41 e 2 Cost.; omessa motivazione in punto di straining; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di prove testimoniali decisive; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata ammissione di CTU medico-legale; ulteriore vizio motivazionale per il mancato esame delle ragioni del diniego della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto-sesto motivo riuniti. Ha affermato che il ricorso per cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito, che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che non era configurabile alcuna censura utile in punto di valutazione delle prove o di diniego della CTU, poiché la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di condotte illegittime del datore di lavoro; in assenza di un illecito datoriale, non vi era bisogno di accertamento medico-legale sul danno. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma di tutela della salute e della personalità del lavoratore, ma la sua violazione è stata esclusa perché non è stata provata una condotta datoriale illegittima o vessatoria
richiamato come base della domanda risarcitoria aquiliana, ma non applicabile in difetto di condotta illecita e nesso causale
art. 32 Cost.
invocato a tutela della salute, senza che fosse riconosciuta una lesione risarcibile imputabile al datore
art. 41 Cost.
invocato in relazione ai limiti all'iniziativa economica privata, senza rilievo decisivo nel caso concreto
art. 2 Cost.
invocato per la tutela della persona e della dignità, ma non ritenuto violato sulla base dei fatti accertati
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se manca l'esposizione del percorso logico-giuridico; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata
richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
non è censurabile in cassazione la mera diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato in relazione all'onere della prova e alla CTU, ma la mancata ammissione dell'ausilio tecnico è stata ritenuta legittima per assenza di un fatto illecito da accertare
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito della controversia: il controllo del giudice di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
- La censura per vizio motivazionale è fondata solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la motivazione esclude in modo chiaro il nesso causale e l'illegittimità della condotta, la doglianza è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo quando la decisione si basi su prove non dedotte, prove legali disattese o prove valutate come dotate di efficacia vincolante senza apprezzamento critico.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il suo diniego è legittimo quando, alla luce del quadro probatorio, manchi già il presupposto dell'illegittimità della condotta da accertare.
- In tema di danno da mobbing o straining, la domanda risarcitoria presuppone la prova di condotte illecite, di un intento vessatorio o comunque di una situazione antigiuridica imputabile al datore, oltre al nesso causale con il danno lamentato.
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