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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22387/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del quadro indiziario quanto all'esistenza della compagine associativa di 'ndrangheta (gruppo "Presta" e federazione denominata "Sistema") e alla presunta partecipazione del ricorrente, lamentando la prevalenza di dichiarazioni di collaboratori non attendibili e l'assenza di riferimenti diretti al Ciliberti nella maggior parte delle dichiarazioni; 2) violazione di norme processuali (in particolare artt. 297, comma 3 e 649 c.p.p.) e omessa dichiarazione dell'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per presunta duplicazione di contestazioni e anteriorità di un altro procedimento (noto come Valle dell'Esaro), nonché per la detenzione già in corso dal 11/2/2020; 3) mancanza dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che il tempo trascorso e la detenzione in altro procedimento dimostrerebbero il venir meno del pericolo di recidiva o di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Nel merito procedurale e di fatto la Corte ha ritenuto: - il primo motivo prevalentemente confutativo/fattuale e quindi non idoneo in cassazione, poiché la Corte verifica solo la congruenza logico-giuridica della motivazione; ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza della federazione 'Sistema' e del gruppo Presta sulla base di più dichiarazioni di collaboratori e di riscontri (intercettazioni, annotazione di polizia giudiziaria, rinvenimento di denaro, assegno e foglio con nomi e cifre); ha ritenuto che vi sono riscontri individualizzanti che supportano la descrizione del ruolo del Ciliberti come "alter ego"/braccio destro nella gestione di affari illeciti e nella raccolta di denaro per il gruppo; - il secondo motivo (inefficacia sopravvenuta per decorrenza dei termini o anteriorità di procedimento) non era deducibile in sede di riesame/cassazione: la questione dell'efficacia della misura deve essere sollevata con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, se rigettata, impugnata al tribunale ex art. 310 c.p.p.; - il terzo motivo è generico: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunzione relativa di pericolosità nei reati di tipo mafioso (art. 416-bis) può essere superata solo con elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione; il mero decorso del tempo o la detenzione in altro procedimento non sono sufficienti. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata ritenuta adeguatamente motivata e priva di vizi tali da assecondare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata richiamata per qualificare l'imputazione e giustificare la presunzione relativa di pericolosità sociale che agevola l'applicazione della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina uno dei presupposti per la custodia cautelare (pericolo di reiterazione); la Corte ha verificato la sussistenza dell'esigenza cautelare richiamando la presunzione prevista per i reati di mafia e richiedendo elementi concreti per confutarla.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Combinato con l'art. 416-bis determina la presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati di tipo mafioso; la Corte ha affermato che tale presunzione può essere superata solo con prove oggettive di distanziamento irreversibile.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla confluenza di procedimenti; la Corte ha però osservato che le questioni relative all'efficacia sopravvenuta della misura non vanno trattate in sede di riesame/cassazione ma con le istanze procedurali opportune.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento ai vizi dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto attiene a valutazioni di merito già svolte e non a specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Indicata dalla Corte come il rimedio procedurale corretto per contestare l'efficacia sopravvenuta della misura cautelare (istanza al GIP), prima di altre impugnazioni.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata quale via di impugnazione al tribunale dell'eventuale rigetto dell'istanza ex art. 306, ossia la procedura corretta per dedurre l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti, citata perché connessa al procedimento penale parallelo (Valle dell'Esaro) in cui sono utilizzati atti di indagine sovrapponibili.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure meramente confutative o rivolte a una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili: è necessario evidenziare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere una misura cautelare se adeguatamente corroborate da riscontri obiettivi (intercettazioni, sequestri, documenti, riscontri di polizia giudiziaria).
  • La presunzione relativa di pericolosità per i reati di tipo mafioso (art. 416-bis combinato con art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione; il mero decorso del tempo o la detenzione in altro procedimento non bastano.
  • La questione dell'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per decorrenza dei termini o per anteriorità di altro procedimento deve essere proposta con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, in caso di rigetto, impugnata davanti al tribunale ex art. 310 c.p.p.; non è questione che possa essere risolta in sede di riesame/cassazione se non debitamente prospettata con elementi che dimostrino la scadenza dei termini alla data dell'ordinanza.
  • Per contestare l'attendibilità di un collaboratore o la mancanza di riscontri, il difensore deve puntare su specifiche incongruenze, mancanza di riscontri materiali o elementi che dimostrino la malafede o interesse a falsare le dichiarazioni, e indicare in modo preciso quali parti della motivazione sarebbero illogiche o contraddittorie.

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