Cassazione Penale, Sentenza n. 22387/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del quadro indiziario quanto all'esistenza della compagine associativa di 'ndrangheta (gruppo "Presta" e federazione denominata "Sistema") e alla presunta partecipazione del ricorrente, lamentando la prevalenza di dichiarazioni di collaboratori non attendibili e l'assenza di riferimenti diretti al Ciliberti nella maggior parte delle dichiarazioni; 2) violazione di norme processuali (in particolare artt. 297, comma 3 e 649 c.p.p.) e omessa dichiarazione dell'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per presunta duplicazione di contestazioni e anteriorità di un altro procedimento (noto come Valle dell'Esaro), nonché per la detenzione già in corso dal 11/2/2020; 3) mancanza dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che il tempo trascorso e la detenzione in altro procedimento dimostrerebbero il venir meno del pericolo di recidiva o di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Nel merito procedurale e di fatto la Corte ha ritenuto: - il primo motivo prevalentemente confutativo/fattuale e quindi non idoneo in cassazione, poiché la Corte verifica solo la congruenza logico-giuridica della motivazione; ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza della federazione 'Sistema' e del gruppo Presta sulla base di più dichiarazioni di collaboratori e di riscontri (intercettazioni, annotazione di polizia giudiziaria, rinvenimento di denaro, assegno e foglio con nomi e cifre); ha ritenuto che vi sono riscontri individualizzanti che supportano la descrizione del ruolo del Ciliberti come "alter ego"/braccio destro nella gestione di affari illeciti e nella raccolta di denaro per il gruppo; - il secondo motivo (inefficacia sopravvenuta per decorrenza dei termini o anteriorità di procedimento) non era deducibile in sede di riesame/cassazione: la questione dell'efficacia della misura deve essere sollevata con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, se rigettata, impugnata al tribunale ex art. 310 c.p.p.; - il terzo motivo è generico: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunzione relativa di pericolosità nei reati di tipo mafioso (art. 416-bis) può essere superata solo con elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione; il mero decorso del tempo o la detenzione in altro procedimento non sono sufficienti. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata ritenuta adeguatamente motivata e priva di vizi tali da assecondare il ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata richiamata per qualificare l'imputazione e giustificare la presunzione relativa di pericolosità sociale che agevola l'applicazione della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina uno dei presupposti per la custodia cautelare (pericolo di reiterazione); la Corte ha verificato la sussistenza dell'esigenza cautelare richiamando la presunzione prevista per i reati di mafia e richiedendo elementi concreti per confutarla.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 416-bis determina la presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati di tipo mafioso; la Corte ha affermato che tale presunzione può essere superata solo con prove oggettive di distanziamento irreversibile.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla confluenza di procedimenti; la Corte ha però osservato che le questioni relative all'efficacia sopravvenuta della misura non vanno trattate in sede di riesame/cassazione ma con le istanze procedurali opportune.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento ai vizi dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto attiene a valutazioni di merito già svolte e non a specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.
art. 306 cod. proc. pen.
Indicata dalla Corte come il rimedio procedurale corretto per contestare l'efficacia sopravvenuta della misura cautelare (istanza al GIP), prima di altre impugnazioni.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamata quale via di impugnazione al tribunale dell'eventuale rigetto dell'istanza ex art. 306, ossia la procedura corretta per dedurre l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico di stupefacenti, citata perché connessa al procedimento penale parallelo (Valle dell'Esaro) in cui sono utilizzati atti di indagine sovrapponibili.
Massime di principio
- In Cassazione le censure meramente confutative o rivolte a una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili: è necessario evidenziare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere una misura cautelare se adeguatamente corroborate da riscontri obiettivi (intercettazioni, sequestri, documenti, riscontri di polizia giudiziaria).
- La presunzione relativa di pericolosità per i reati di tipo mafioso (art. 416-bis combinato con art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione; il mero decorso del tempo o la detenzione in altro procedimento non bastano.
- La questione dell'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per decorrenza dei termini o per anteriorità di altro procedimento deve essere proposta con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, in caso di rigetto, impugnata davanti al tribunale ex art. 310 c.p.p.; non è questione che possa essere risolta in sede di riesame/cassazione se non debitamente prospettata con elementi che dimostrino la scadenza dei termini alla data dell'ordinanza.
- Per contestare l'attendibilità di un collaboratore o la mancanza di riscontri, il difensore deve puntare su specifiche incongruenze, mancanza di riscontri materiali o elementi che dimostrino la malafede o interesse a falsare le dichiarazioni, e indicare in modo preciso quali parti della motivazione sarebbero illogiche o contraddittorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →