Cassazione Civile, Ordinanza n. 22446/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., proposta da un'avvocata per compensi asseritamente maturati per attività di recupero crediti svolta nell'interesse della società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che il decreto ingiuntivo prodotto a prova non fosse passato in giudicato prima della sentenza di fallimento. Proposta opposizione ex artt. 98 ss. l.fall., il Tribunale l'aveva inizialmente dichiarata improcedibile per tardiva notifica al curatore; in cassazione tale decisione era stata già cassata con rinvio. Riassunta la causa, il delegato del curatore aveva dichiarato di non opporsi all'ammissione del credito, evidenziando però che era già stato eseguito il riparto finale dell'attivo e che, per incapienza della massa, l'ammissione sarebbe stata irrilevante. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese applicando la soccombenza virtuale. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 99 l.fall. e 159 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non poteva valorizzare dichiarazioni rese da un mero delegato della curatela non ritualmente costituita; 2) violazione dell'art. 111 l.fall. e vizio motivazionale, perché la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata, essendo ancora interesse della creditrice ottenere una decisione nel merito almeno ai fini delle spese, in particolare quelle che riteneva prededucibili nel giudizio di opposizione; 3) violazione degli artt. 2230, 1988 e 2697 c.c., contestando la valutazione di insufficienza della prova del credito professionale e affermando la validità del conferimento orale del mandato e l'esistenza di riconoscimenti di debito in atti; 4) violazione dell'art. 113 l.fall., censurando la decisione per aver consentito l'esecuzione del riparto finale senza adeguati accantonamenti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'audizione informale del curatore o di un suo delegato costituisse mera irregolarità, poiché il Tribunale avrebbe potuto rilevare d'ufficio il fatto del già avvenuto riparto finale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta e oggettiva caducazione dell'interesse di entrambe le parti alla decisione; nel caso concreto tale presupposto non ricorreva, perché permaneva l'interesse della ricorrente a una pronuncia sul merito della pretesa, almeno per la regolazione delle spese. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del terzo e del quarto. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del privilegio invocato per il credito professionale
artt. 98 ss. legge fallimentare
disciplinano l'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice
la ricorrente invocava la necessaria costituzione del curatore nei termini e con memoria difensiva; la Corte ha escluso la nullità della trattazione per l'audizione informale del delegato
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo in relazione alla cessazione della materia del contendere e alla prosecuzione dell'opposizione
indica i vizi denunciati in cassazione nei vari motivi
richiamato per sostenere la configurabilità del mandato professionale
richiamato in tema di ricognizione di debito e prova del credito
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul credito professionale
richiamato per censurare la gestione del riparto finale senza accantonamenti
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è ammissibile solo quando fatti sopravvenuti eliminano in modo oggettivo e definitivo l'interesse di entrambe le parti alla decisione della controversia; se permane un interesse alla pronuncia di merito, anche solo ai fini delle spese, la cessazione non può essere dichiarata.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, l'audizione informale del curatore o di un suo delegato, su fatti che il tribunale può rilevare d'ufficio, integra al più una mera irregolarità e non determina di per sé nullità del provvedimento.
- La sopravvenuta esecuzione del riparto finale non rende automaticamente improcedibile o cessata la controversia sull'ammissione del credito, quando la decisione conserva utilità giuridica per la parte istante, quantomeno ai fini della regolazione delle spese.
- Quando una censura di merito è assorbita dall'accoglimento del motivo che investe la ritualità o l'ammissibilità della definizione del processo, non occorre esaminare ulteriormente le doglianze relative alla prova del credito o alle modalità del riparto.
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