Cassazione Penale, Sentenza n. 44361/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Namouchi è stato condannato per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver presentato il 22/04/2016 domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestando falsamente le proprie condizioni reddituali. Gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate avevano rilevato un reddito familiare complessivo di euro 20.294,00 per il 2014 e di euro 16.672,00 per il 2015. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di norme (artt.47 c.p., 192 e 546 c.p.p.) e motivazione apparente, sostenendo che la dichiarazione si era basata sulla dichiarazione reddituale sottoscritta dalla madre (Dridi Jamila), contenente importi errati, e che, essendo detenuto, non poteva verificare personalmente quei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno fatto riferimento a un "atteggiamento antidoveroso" del ricorrente per la mancata verifica dei dati reddituali senza enunciare gli elementi che consentissero di ritenere integrato il dolo (anche eventuale). Secondo la Cassazione la sola omissione o la mancata verifica non sono automaticamente idonee a dimostrare il dolo; il giudice di merito doveva motivare in concreto come si fosse formato l'atteggiamento di accettazione del rischio.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95
l'art.95 punisce espressamente «la falsità o le omissioni»
La norma sanziona le false indicazioni o le omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la falsità è rilevante indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito, mentre l'effetto utile (ottenimento del beneficio) costituisce circostanza aggravante
Riferimento generale relativo all'elemento soggettivo del reato (dolo) che va valutato alla luce delle norme e della giurisprudenza; la Cassazione rimarca la necessità di una motivazione che dimostri il dolo, anche nella forma del dolo eventuale
codice di procedura penale, art.192
Norma relativa ai mezzi di prova e alla loro valutazione; la censura ha riguardato la mancata valutazione e motivazione adeguata sulla prova costituita dalla dichiarazione della madre
codice di procedura penale, art.546
Norma concernente il vizio di motivazione della sentenza d'appello; la Cassazione ha rilevato motivazione insufficiente rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo
Costituzione, art.3
Richiamata come parametro costituzionale generale; la disciplina del patrocinio mira a garantire l'eguaglianza di accesso alla giustizia
Costituzione, art.24
Richiamata come diritto di difesa; l'istituto del patrocinio a spese dello Stato protegge l'accesso alla tutela giudiziaria
Sezioni Unite, n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato il carattere antielusivo della norma e affermato che false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per il patrocinio integrano il reato indipendentemente dall'effettiva idoneità della falsità a determinare l'ammissione al beneficio
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017 (Bonofiglio)
Precisazione che il giudice deve effettuare una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo (dolo generico) soprattutto per escludere l'inutilità del falso; conferma che l'ottenimento del beneficio è una circostanza aggravante
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art.95 DPR 115/2002 sanziona la falsità o le omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche se la falsità non ha concretamente determinato l'ammissione al beneficio; l'eventuale ottenimento costituisce aggravante
- Per la condanna è necessario non solo accertare la falsità/omissione, ma anche motivare in modo esplicito e concreto l'elemento soggettivo: la semplice 'mancata verifica' di dati non dimostra automaticamente il dolo o il dolo eventuale
- Se la dichiarazione si fonda su dati forniti da terzi (es. un familiare) e il ricorrente era in concreto impossibilitato a verificarli (es. per detenzione), ciò può costituire elemento difensivo utile a escludere il dolo
- I giudici devono enunciare gli elementi probatori e i passaggi logici che permettono di ritenere sussistente l'atteggiamento di accettazione del rischio (dolo eventuale); formule generiche su 'atteggiamento antidoveroso' non sono sufficienti
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare l'affidamento in buona fede su dichiarazioni di terzi e le concrete difficoltà di verifica; l'accusa deve provare che il soggetto abbia consapevolmente fornito dati falsi o accettato il rischio della falsità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44351/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44352/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44353/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44354/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44355/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44356/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →