Cassazione Penale, Sentenza n. 44356/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino con censure incentrate su: 1) Trebisacce: denuncia di vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 (ravvedimento operoso), sostenendo che le sue dichiarazioni avevano prodotto risultati utili alle indagini, tra cui la condanna del fornitore Hamdi; 2) Menardo: contestazione della mancata assoluzione sul capo d) per insufficienza di elementi (assenza di indicazione di destinatari e quantità) e rimostranza sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento massimale delle attenuanti generiche; 3) Maccapani: vizio di motivazione riguardo alla responsabilità per plurime cessioni (contestati 14 episodi) e sproporzione della pena rispetto ad altri coimputati, ritenendo insufficiente il riscontro probatorio (un unico sequestro); 4) Allmeta (Allaman): plurime censure sulla carenza probatoria e sulla violazione delle regole relative alla valutazione degli indizi e alla chiamata in correità (assenza di riscontri precisi, mancanza di identificazione di acquirenti, intercettazioni non decisive), e richiesta del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5; 5) Gjondedaj: critiche alla valutazione delle intercettazioni ("droga parlata") e alla mancata motivazione rafforzata necessaria quando non vi è sequestro, sostenendo letture alternative delle conversazioni; 6) Baratta: impugnazione della valutazione della chiamata in correità svolta da Trebisacce e Menardo, deducendo insufficiente attendibilità delle loro dichiarazioni (de relato, contraddittorie, interesse a ridurre la propria posizione). Complessivamente i motivi richiedevano riesame della congruità, completezza e specificità della motivazione in punto di prova, chiamata in correità, intercettazioni e applicazione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In motivazione ha ritenuto: - Per Trebisacce: manifestamente infondato il motivo sul comma 7 art.73 DPR 309/1990, in quanto la Corte territoriale ha compiuto analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni e ha rilevato reticenze e mancanza di apporto oggettivamente idoneo a neutralizzare responsabilità ulteriori; la sola sequenza temporale dei procedimenti non prova causalmente che la condanna dell'Hamdi derivi dalle sue dichiarazioni. - Per Menardo: il ricorso è aspecifico e non confuta le argomentazioni dettagliate dei giudici di merito; le attenuanti generiche erano già state applicate in primo grado nella misura prevista; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente ammissioni e riscontri. - Per Maccapani: la partecipazione e la correità sono adeguatamente motivate da compendio probatorio (intercettazioni, localizzazioni, riprese video, sequestro di 200 g); la doglianza è generica e inammissibile. - Per Allmeta: le censure ripetono motivi già analizzati e sono aspecifiche; la Corte territoriale ha fornito motivazione accurata sul nesso di responsabilità, riscontri e frequenza dei rifornimenti, giustificando l'esclusione dell'ipotesi lieve. - Per Gjondedaj: le conversazioni "droga parlata" sono state adeguatamente interpretate e corredate da elementi di riscontro; la Corte ha assolto all'onere di motivazione rafforzata. - Per Baratta: la chiamata in correità è stata valutata secondo i parametri di precisione, coerenza, costanza e riscontro esterno; la motivazione è logica e immune da censure. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle pronunce di merito come ritenute, condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7
L'attenuante del "ravvedimento operoso" richiede che l'imputato offra tutto il proprio patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee ad evitare che l'attività delittuosa produca ulteriori conseguenze, individuando o fornendo elementi utili all'identificazione e neutralizzazione dei responsabili; il giudice deve analizzare specificamente il contenuto delle dichiarazioni e la loro astratta idoneità al raggiungimento del risultato utile.
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione della minima offensività della condotta sulla base di parametri qualitativi e quantitativi e degli elementi indicati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza); frequenza, consistenza e sistematicità escludono l'applicabilità della fattispecie lieve.
Codice di procedura penale, art. 192
La valutazione dei meri indizi richiede che questi presentino caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve verificare la consistenza degli indizi prima di considerarli equivalenti a prova.
Codice di procedura penale, art. 187
Norma richiamata in connessione con la valutazione dell'idoneità probatoria delle risultanze (intercettazioni, dichiarazioni), usata dai ricorrenti per contestare l'utilizzabilità e sufficienza degli elementi; la Corte ha ritenuto che i rilievi di merito fossero stati adeguatamente esaminati.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi generici o aspecifici che non contrastino con la motivazione della decisione impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che riproducevano censure già esaminate in appello senza confutarne la motivazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Richiamata per i profili interpretativi dell'art. 73: la pronuncia costituzionale ha contribuito a chiarire i criteri di riconoscimento della lieve entità e la necessità di valutare la minima offensività della condotta considerando diversi parametri.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante del "ravvedimento operoso" (art.73 comma 7 DPR 309/1990) non basta aver reso dichiarazioni: è necessario che esse contengano conoscenze oggettivamente idonee a individuare o neutralizzare altri responsabili o evitare conseguenze ulteriori; il giudice deve valutare specificamente il contenuto e l'astratta idoneità delle dichiarazioni.
- La mera sequenza temporale dei provvedimenti (es. successiva instaurazione di processo a carico di terzi) non prova automaticamente che la collaborazione sia stata causa del risultato utile alle indagini: serve un nesso documentale o argomentativo concreto.
- La 'droga parlata' (intercettazioni senza sequestro) può costituire fonte di prova solo se la Corte di merito fornisce una motivazione rafforzata, logica e puntuale, e se le conversazioni appaiono sintomatiche e coerenti con un'attività illecita organizzata; letture alternative devono essere valutate ma non sempre sovvertono la valutazione se la motivazione è esaustiva.
- Le dichiarazioni di chiamata in correità sono valutabili se presentano caratteristiche di precisione, coerenza, costanza e spontaneità e se sono corroborate da riscontri esterni (intercettazioni, sequestri, videoriprese, localizzazioni); il giudice deve esaminare le ragioni della confessione e l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni.
- I meri indizi possono essere utilizzati solo se dotati di gravità, precisione e concordanza; l'assenza di tali requisiti legittima l'assoluzione, ma se i requisiti sussistono la condanna può essere legittima.
- I ricorsi per cassazione sono inammissibili quando riproducono censure già esaminate e respinte in appello senza specificità rispetto alla motivazione resa: è necessario affrontare puntualmente gli argomenti del giudice del gravame.
- Per il riconoscimento dell'ipotesi lieve (art.73 comma 5) occorre considerare quantità, qualità, modalità, frequenza e professionalità dell'attività: rifornimenti frequenti, consistenti e organizzati escludono la lieve entità.
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