Cassazione Penale, Sentenza n. 44354/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ponzano ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole di guida senza mai aver conseguito la patente (fatto del 3.10.2018). Il ricorso articolava tre motivi: (1) censura per errata applicazione e omessa/illogica motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (esimente per particolare tenuità del fatto): si è sostenuto che la Corte d'appello ha escluso la causa di non punibilità senza valutare adeguatamente la natura contravvenzionale dell'illecito, le modalità della condotta, l'assenza di danno e la zona periferica/industriale; ha inoltre contestato l'uso del dato temporale (sei mesi) come motivo di esclusione della tenuità; (2) censura per errata applicazione del combinato art. 53 L. 24/11/1981 n. 689 (oggi art. 20-bis c.p.) e art. 133 c.p.: si chiedeva la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, denunciando che il diniego si era fondato solo su precedenti non pertinenti e che l'unico limite sarebbe quello quantitativo; (3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.): si lamentava che la Corte d'appello, senza impugnazione del P.M., avesse revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale sul concetto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), precisando che il giudice deve valutare la lieve offensività con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ma non è obbligato a considerare tutti gli elementi: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivatamente negato la causa di non punibilità sulla base di due elementi significativi e congruamente motivati: la potenza/cilindrata dell'autovettura condotta in centro città e la vicinanza temporale (sei mesi) rispetto a una precedente violazione, valutata come dato rilevante e non come mera reiterazione formale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria in ragione dei precedenti penali dell'imputato: la valutazione è in fatto ed è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta. Sul terzo motivo la Cassazione ha confermato che non viola il divieto di reformatio in peius l'atto del giudice d'appello che revoca la sospensione condizionale quando operano le ipotesi dichiarative previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 c.p. (provvedimenti di natura ricognitiva/ope legis), come nella specie, dato che la sospensione era stata già concessa due volte. Conclude rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 11.6, commi 3, lett. f), 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norme del codice della strada richiamate per la contestazione della guida senza patente: la condotta è stata ritenuta tipica e penalmente rilevante ai sensi delle disposizioni richiamate.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: trova applicazione quando, pur essendo il fatto tipico e colpevole, la lieve offensività e le circostanze rendono inopportuno infliggere sanzione penale; il giudice valuta la tenuità con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. ma non è obbligato a esaminare tutti gli elementi, è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto: i parametri sono richiamati per giudicare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; il giudice può selezionare e motivare gli elementi ritenuti pertinenti.
I. 24 novembre 1981 n. 689, art. 53 (oggi art. 20-bis cod. pen.)
Previsione della possibile sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in determinate ipotesi; la valutazione è rimessa al giudice che può legittimamente negare la sostituzione in presenza di precedenti penali significativi.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: limita il peggioramento della posizione dell'imputato in appello quando è presente impugnazione solo dell'imputato; tuttavia non impedisce che il giudice d'appello adotti provvedimenti dichiarativi ope legis (es. revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dall'art. 168 c.p.).
art. 168 cod. pen.
Norme sulle modalità e sugli effetti della sospensione condizionale della pena: commi richiamati disciplinano ipotesi in cui la revoca ha natura dichiarativa (ricognitiva) e può essere disposta anche in sede d'appello senza violare il divieto di reformatio in peius.
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Limiti alla concessione della sospensione condizionale e profili che possono comportare la revoca del beneficio se le condizioni previste vengono meno anche successivamente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un giudizio comparato sulla lieve offensività; il giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti ex art. 133 c.p., ma non è obbligato a sviscerare tutti gli elementi elencati dalla norma.
- La vicinanza temporale a precedenti violazioni può essere valutata come elemento impeditivo dell'applicazione della particolare tenuità: non è necessario che sussista una reiterazione formale, basta che il dato temporale renda la condotta socialmente più riprovevole.
- La semplice natura contravvenzionale del fatto non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis: occorre una valutazione complessiva delle circostanze concrete (modalità, assenza di danno, contesto, età, pericolosità).
- Il diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria può essere legittimamente motivato con i precedenti penali del condannato; tale valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione la controlla in via limitata (solo per manifesta illogicità).
- La revoca della sospensione condizionale della pena in appello non configura necessariamente una reformatio in peius se la revoca ha natura dichiarativa/ope legis (art. 168 c.p.), ad es. quando ricorra una causa ostativa sopravvenuta o il beneficio fosse stato concesso oltre i limiti normativi.
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