Cassazione Penale, Sentenza n. 44351/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni stradali colpose sostenendo cinque motivi: 1) violazione dell'art. 507 c.p.p. e rifiuto di disporre una perizia cinematica ritenuta decisiva; 2) vizio di motivazione per valutazione errata della consulenza tecnica di parte e per ritenuta inutilità della perizia; 3) omissione di visione del filmato della telecamera e cattiva valutazione delle prove testimoniali (traffico al momento dell'urto); 4) mancata visione integrale del filmato e conseguente errata applicazione del principio di colpevolezza (lampaggio dell'indicatore di direzione); 5) violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche (si deduce che non si è tenuto conto del comportamento processuale corretto dell'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittimo il rifiuto della rinnovazione istruttoria in appello perché l'istruttoria di primo grado risultava completa e le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni erano convergenti; ha giudicato congrua la valutazione circa la non utilità probatoria del filmato (fotogrammi sfocati e mancante il momento dell'impatto) e ha accertato che la Corte territoriale aveva visionato integralmente il filmato e aveva motivato perché lo riteneva non decisivo; ha considerato coerente la valutazione della CTU della difesa e la mancata audizione del consulente di parte; ha ritenuto corretta la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la giurisprudenza che richiede ragioni specifiche e rilevanti per riconoscerle. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione di €3000 per la parte civile, oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non violasse tale norma perché l'istruttoria di primo grado era completa e non vi era necessità assoluta di nuove prove per decidere.
art. 606 comma 1 lett. c), d), e) cod. proc. pen.
Le censure sono state formulate in base alle categorie di vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali previste da questo articolo, ma la Cassazione le ha ritenute infondate perché connotate da una mera rivalutazione delle prove di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso; utilizzata in fase di redazione del controricorso e d'istruttoria della Cassazione.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di questa norma nella motivazione relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo i giudici del merito fornito una motivazione congrua e aderente alla giurisprudenza.
Richiamata indirettamente nella valutazione delle attenuanti generiche: la Cassazione conferma che il riconoscimento delle attenuanti richiede motivazioni specifiche e non un mero esercizio di clemenza.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (es. perizia cinematica) può essere respinta se il giudice ritiene l'istruttoria di primo grado completa; il rigetto, logicamente motivato, è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione della utilità probatoria di filmati o di perizie: se la qualità tecnica è scarsa o manca il fotogramma decisivo, la prova può essere considerata non decisiva.
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione complessiva delle prove di merito: i motivi che chiedono una diversa interpretazione delle stesse sono normalmente inammissibili o infondati se la motivazione di merito è congrua.
- La mancata audizione del consulente di parte non è automaticamente viziosa se il giudice ritiene che il suo elaborato non apporti elementi utili rispetto alle dichiarazioni oculari già acquisite.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario proporre argomentazioni specifiche e circostanziate; il solo comportamento processuale corretto o l'assenza di precedenti penali può non essere sufficiente senza elementi che giustifichino un trattamento di particolare favore.
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