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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44353/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Trani e lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 589, comma 3 c.p. (omicidio colposo in ambito di circolazione stradale). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 178, comma 1, lett. c) e art. 121 c.p.p.), lamentando in particolare: omissione di valutazione della memoria difensiva; errata valutazione degli esiti della consulenza tecnica del P.M.; mancata considerazione della richiesta di archiviazione iniziale formulata dal P.M.; inesistenza del nesso di causalità o concorso di cause sopravvenute rilevabili dalle cartelle cliniche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le censure sull'omesso esame della memoria difensiva e ha richiamato il principio secondo cui l'omessa considerazione di una memoria non determina automaticamente nullità: il ricorrente doveva indicare con specificità l'argomento "decisivo" della memoria non valutato. Sul merito la Corte ha osservato che la sentenza di appello, pur sintetica, ha fornito autonome e autosufficienti ragioni (riconducibili alla velocità del veicolo rispetto al limite di 30 km/h, alla ruralità e segnaletica, ai rilievi dei vigili urbani e agli esiti della consulenza del P.M.) che giustificano la riforma. La Cassazione ha quindi escluso la possibilità di riesaminare i fatti nel merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non ha disposto il rimborso delle spese alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p., comma terzo

    Norma sostantiva contestata nella vicenda: riguarda l'omicidio colposo in conseguenza di violazione delle norme sulla circolazione. La Corte ha confermato che la fattispecie contestata è stata correttamente valutata dal giudice di merito in relazione alla condotta del conducente

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come possibile causa di nullità per omesso esame di atti difensivi; la Corte di Cassazione ha ricordato che il semplice deposito di una memoria non determina automaticamente nullità: va indicato il contenuto decisivo della memoria non valutata

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato nella censura sulle modalità procedurali e di motivazione; la Corte ha sottolineato l'onere di specificità nel ricorso per Cassazione e l'impossibilità di parcellizzare il provvedimento impugnato

  • art. 190, comma 5 C.d.S.

    Norma del Codice della Strada citata in relazione all'obbligo del pedone che attraversa fuori dalle strisce di dare precedenza ai veicoli; la Corte ha preso atto che tale elemento è stato considerato nei giudizi di merito ma non è stato efficacemente utilizzato dal ricorrente per dimostrare vizio di motivazione

  • art. 40 c.p.

    Principio sulla causalità materiale dell'evento; la difesa aveva invocato l'assenza di nesso causale, ma la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata rappresentata con la specificità richiesta in Cassazione

  • art. 41, comma 2 c.p.

    Norma sul concorso di cause sopravvenute; la difesa l'ha invocata per attribuire efficacia causale esclusiva ad eventi successivi (condizioni cliniche), ma la Corte ha considerato la censura generica e non decisiva ai fini dell'impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio della motivazione; la Corte ha applicato il principio che il ricorrente deve confrontarsi con l'intero contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e non limitarsi a richiamare singoli atti processuali

Massime di principio

  • In Cassazione l'omesso esame di una memoria difensiva non produce automaticamente nullità: chi lo deduce deve spiegare con precisione quale argomento decisivo è stato omesso e in che modo ciò ha inciso sulla decisione.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la prova di fatto: è precluso al giudice di cassazione rivedere il merito probatorio se non sussistono vizi logico‑giuridici rilevanti nella motivazione del giudice di merito.
  • Per censurare la motivazione di una sentenza d'appello occorre affrontare in modo specifico e sistematico l'intero ragionamento del giudice di merito, non limitandosi a richiamare singoli documenti o valutazioni contrarie.
  • Nelle cause per responsabilità da circolazione stradale il rispetto dei limiti di velocità e l'adeguamento della condotta alle caratteristiche del luogo (ruralità, segnaletica, presenza potenziale di pedoni) sono elementi centrali nella valutazione della colpa.
  • Quando si invoca l'assenza del nesso causale o il concorso di cause sopravvenute (es. condizione clinica post‑sinistro), bisogna produrre e mettere in luce elementi probatori specifici e argomentazioni tecniche che colleghino quelle evidenze al vizio della decisione.
  • Se si contesta la motivazione rafforzata di una sentenza che ha riformato una precedente assoluzione, la doglianza deve essere formulata esplicitamente nel ricorso per Cassazione; il richiamo generico non è sufficiente.

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