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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44355/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che, pur avendo ridotto la pena principale (reclusione), ha confermato senza motivazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (anni 2 e mesi 6). In appello Cancello aveva chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione della durata della sospensione; la Corte territoriale ha omesso di riportare ed esaminare specificamente tale deduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che la mancata disamina della specifica censura sulla sospensione della patente integra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché la questione non è neppure implicitamente assorbita nella motivazione. Ha inoltre precisato che la determinazione della durata della sospensione della patente segue criteri autonomi (art. 218, comma 2, C.d.S.) e non i criteri dell'art. 133 c.p.; le motivazioni sulla misura della pena penale non possono supplire. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Reato contestato al ricorrente (lesioni personali): norma richiamata nell'impianto fattuale ma non oggetto della pronuncia sulla motivazione relativa alla sospensione della patente

  • art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.

    Norma del Codice della Strada relativa alla condotta e alla sanzione che ha rilevanza fattuale nel processo (fattispecie di riferimento per la sanzione accessoria)

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Criterio di annullamento per vizio di motivazione: la sentenza della Corte territoriale è viziata perché ha omesso di esaminare/dare risposta alla specifica censura proposta dall'appellante

  • art. 222 C.d.S.

    Prevede l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente; richiamata per motivare l'autonomia delle misure amministrative rispetto alle pene

  • art. 218, comma 2, C.d.S.

    [...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare

    Stabilisce i criteri specifici che il giudice deve considerare per determinare la durata della sospensione della patente (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la motivazione deve collegare la durata scelta a tali parametri

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena penale che non sono applicabili alla quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, secondo la Corte di Cassazione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare espressamente tutte le specifiche censure formulate in sede di impugnazione; l'omissione costituisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente (sanzione amministrativa accessoria) è autonoma rispetto alla misura della pena penale: va motivata con riferimento ai criteri dell'art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo alla circolazione)
  • Le motivazioni sulla riduzione della pena principale non possono sostituire la motivazione richiesta per la sospensione della patente; se il giudice conferma o fissa una sanzione amministrativa accessoria deve indicare il ragionamento che collega i fatti ai parametri di legge
  • In caso di motivazione carente solo su parte della statuizione (es. durata della sospensione), la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio senza incidere sulle altre statuizioni corrette
  • Chi impugna dovrebbe formulare specifiche richieste alternative (es. revoca o riduzione della sospensione) e richiedere espressamente al giudice che le prenda in esame, affinché l'omissione sia facilmente censurabile in sede di legittimità

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