Cassazione Civile, Ordinanza n. 24834/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, chiesto da un contribuente colpito dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda e la Commissione tributaria regionale, rigettando l'appello dell'Amministrazione, aveva confermato il diritto al rimborso nella misura del 90%. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile perché l'istanza di rimborso non avrebbe indicato le somme ripetibili; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, assumendo che la norma sopravvenuta imponesse una riduzione dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate e facesse venir meno, o comunque limitasse, il diritto al rimborso riconosciuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo, non risultando la questione trattata nei gradi di merito, e comunque privo di autosufficienza per mancata riproduzione o allegazione dell'istanza di rimborso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la modifica introdotta dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 incide solo sulla fase esecutiva/ottemperanza e non sul titolo del rimborso; inoltre, in assenza di disposizioni transitorie, la norma sopravvenuta si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte vittoriosa è rimasta intimata.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Le relative censure sono inammissibili se nuove in cassazione, non trattate nei gradi di merito, e se il ricorrente non rende autosufficiente il motivo trascrivendo o allegando gli atti su cui fonda la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto non può essere scrutinato quando il motivo risulti nuovo e privo degli elementi necessari al controllo di legittimità.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
Costituisce la base normativa del diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017 n. 123
La modifica sopravvenuta che prevede il rimborso nei limiti delle risorse stanziate non incide sul titolo della pretesa restitutoria, ma solo sulla fase esecutiva e/o di ottemperanza; inoltre, in assenza di disciplina transitoria, si applica ai soli procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
La causa è stata definita in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il motivo che presuppone una simile novità è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si contesta il contenuto di un atto o di una domanda, il ricorrente deve riprodurne o almeno specificarne compiutamente il contenuto nel ricorso, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Una norma sopravvenuta che limiti l'erogazione di rimborsi entro il tetto delle risorse disponibili non incide, di regola, sul titolo sostanziale del diritto già accertato, ma soltanto sulle modalità di esecuzione o ottemperanza della pronuncia.
- In mancanza di una disciplina transitoria espressa, la legge sopravvenuta che introduce un diverso procedimento amministrativo di rimborso ha efficacia solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
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