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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9238/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che ha riqualificato il fatto a delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha rideterminato la pena. Due motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 132, comma 1, e 133 c.p., perché la Corte di appello avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza ridurre la pena integralmente di un terzo e senza adeguata motivazione; (2) omessa risposta al motivo con cui si chiedeva l'accoglimento della richiesta ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena concordata o patteggiamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la riduzione per le attenuanti generiche (9 mesi di reclusione e €2.000 di multa sulla pena base di 3 anni e 9 mesi e €9.000) è risultata prossima alla massima e la motivazione è desumibile dal testo della sentenza con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia implicitamente rigettato la richiesta ex art. 444 c.p.p. perché la decisione adottata (pena superiore rispetto alla richiesta) è logicamente incompatibile con l'accoglimento di quella domanda. Ricorso rigettato; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma qualificante il fatto di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto su questa base.

  • codice penale, art. 132, comma 1

    Richiamato in relazione alle modalità di determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto legittimo non concedere la riduzione massima purché la motivazione sia desumibile.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha fatto esplicito riferimento ai criteri ex art. 133 (quantitativo di sostanza, prezzo, modalità del fatto) e ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri nel corpo della sentenza per motivare la graduazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Istanze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento o applicazione concordata) possono essere implicitamente rigettate se la decisione concreta è incompatibile con la pena richiesta; la Corte territoriale ha implicitamente respinto la richiesta perché ha irrogato una pena non congrua rispetto alla richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato come criterio generale di individualizzazione della pena; la Corte ha posto l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto a tale principio.

Massime di principio

  • Il giudice ha ampia discrezionalità nella graduazione della pena: non è obbligato a concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione purché la motivazione sia desumibile e il trattamento sanzionatorio complessivo risulti congruo.
  • La motivazione della determinazione della pena può essere fornita anche nel corpo della sentenza e non esclusivamente nella parte numerica: il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è spesso sufficiente se correttamente valorizzato.
  • La mancata applicazione massima delle attenuanti generiche non costituisce di per sé vizio se il giudice, valutando gli elementi sfavorevoli, ritiene ostativa la riduzione piena e ciò è coerente con i criteri di individualizzazione della pena.
  • Una richiesta ex art. 444 c.p.p. può essere considerata implicitamente rigettata se la decisione finale è logicamente incompatibile con la pena richiesta (es. se la pena inflitta è superiore a quella concordata). Per ottenere accoglimento è dunque necessario che la richiesta sia compatibile con l'apprezzamento probatorio e sanzionatorio che il giudice intende adottare.
  • In procedimenti per reati di droga, elementi concreti come il quantitativo della sostanza, il prezzo e le modalità dell'attività sono determinanti nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti.

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