Cassazione Civile, Ordinanza n. 12719/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR del Piemonte che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di PVC e fondato su più rilievi: eccedenza di cassa, cessioni non contabilizzate di oro, cessioni non contabilizzate di argento e acquisti senza fattura con relative sanzioni. La CTR aveva ritenuto insussistente la discordanza tra giacenza fisica e contabile dei metalli preziosi, valorizzando che una parte dell'oro ritenuto mancante era in realtà contenuta in verghe e rottami non ancora affinati, secondo documenti di trasporto e perizia di parte. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'avviso pur a fronte di una sola ripresa formalmente impugnata; 2) motivazione inesistente o apparente per aver omesso di esaminare gli altri rilievi annullati; 3) violazione del divieto di domande nuove in appello, sostenendo che la contribuente avesse introdotto una diversa ricostruzione fattuale solo in secondo grado; 4) motivazione apparente anche quanto al valore attribuito alla perizia di parte; 5) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere la CTR dato rilievo probatorio alla perizia.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, terzo, quarto e quinto motivo, ma ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che l'appello della contribuente devolvesse al giudice di secondo grado l'intero rapporto e quindi non vi fosse ultrapetizione; ha escluso la novità della prospettazione difensiva sull'unitaria considerazione di oro e rottame; ha ritenuto la motivazione della CTR graficamente esistente e sufficientemente intellegibile quanto alla giacenza dell'oro e alla perizia. Tuttavia ha accolto la censura di nullità per motivazione apparente nella parte in cui la CTR, pur avendo formalmente accolto integralmente l'appello, aveva esaminato solo il rilievo relativo alle cessioni di oro puro omettendo qualsiasi motivazione sugli ulteriori rilievi dell'avviso. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è dedotto per violazione di norme processuali o per motivazione mancante/apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è invocabile per censurare l'erroneo uso delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devoluto né su domande o questioni diverse da quelle introdotte.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
In appello nel processo tributario sono vietate domande nuove e modifiche della causa petendi non consentite.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il difetto assoluto o l'apparenza di motivazione integra nullità.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
I motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di documenti non conosciuti dalle parti o acquisiti su ordine della commissione.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria e sintetica dei fatti di causa.
La procura deve essere indicata solo se conferita con atto separato; per l'Avvocatura dello Stato non è necessaria la specifica menzione del negozio sostanziale di incarico.
Le presunzioni e l'onere della prova non sono violate se il giudice di merito valuta la perizia di parte come elemento indiziario o di conferma, nell'ambito del suo prudente apprezzamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello e le difese della parte vanno letti alla luce della domanda sostanziale e dei motivi originari: la mera precisazione di una prospettazione già introdotta non integra domanda nuova, mentre la modifica dei fatti costitutivi o del titolo della pretesa è inammissibile in appello.
- La nullità per motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere le ragioni della decisione o omette del tutto di esaminare una o più riprese/questioni che risultano ancora devolute al giudice.
- Il giudice tributario non può annullare integralmente un avviso se, nella motivazione, si pronuncia solo su una parte dei rilievi senza spiegare perché gli altri debbano cadere; l'estensione del decisum deve risultare coerente con l'effettiva trattazione delle singole riprese.
- La perizia di parte non ha efficacia probatoria vincolante, ma può essere apprezzata dal giudice come documento indiziario o di conforto; il relativo apprezzamento rientra nel prudente giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- In cassazione la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. richiede una specifica contestazione del ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito, non essendo sufficiente il mero dissenso sull'esito valutativo.
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