Cassazione Civile, Ordinanza n. 06448/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte di una società poi dichiarata fallita, di un fabbricato a un privato acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda del fallimento e dichiarato l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., rigettando però la condanna del convenuto alla restituzione materiale del bene e al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento. In appello, su impugnazione del fallimento, la Corte territoriale aveva invece condannato l'acquirente a restituire l'immobile e a pagare euro 7.500 mensili dalla domanda fino alla decisione, ritenendo che l'azione revocatoria avesse natura recuperatoria e che il ritardo del processo non potesse pregiudicare la massa. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 67 l. fall., 2901 c.c., 560 c.p.c. e 107 l. fall., sostenendo che la restituzione dell'immobile non potesse essere disposta dal giudice della revocatoria ma solo tramite gli strumenti esecutivi della procedura, e che comunque la condanna non potesse decorrere dalla domanda bensì solo dal giudicato; (2) nullità della sentenza e del procedimento per la ritenuta tardività dell'appello incidentale senza avviso nell'atto di appello principale; (3) nullità della sentenza e del procedimento per avere reputato inconferente la richiesta di CTU estimativa dell'immobile e per non avere esaminato l'appello incidentale; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte attribuito efficacia al principio di non contestazione rispetto al valore locativo desunto da un documento; (5) vizio motivazionale sul medesimo punto, assumendo che il documento fosse privo di valore probatorio; (6) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità per aver fondato la decisione su un documento non analizzato criticamente; (7) censura, poi assorbita, per non avere tenuto conto delle contestazioni al documento e per non avere disposto CTU sul valore locativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondata la tesi per cui la condanna alla restituzione potesse essere disposta solo dopo il giudicato e rilevando, quanto all'appello incidentale, che nel regime applicabile non era necessario l'avviso specifico nell'atto di appello principale; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della tardività dell'eventuale appello incidentale. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo: ha affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le prove o le valutazioni ricostruttive tratte da documenti; di conseguenza, la Corte d'appello non poteva ritenere provato il valore locativo dell'immobile solo perché la valutazione di un'agenzia immobiliare non era stata contestata, né poteva omettere di motivare sulle ragioni dell'adesione a tale stima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. È rimasto assorbito il settimo motivo.
Norme richiamate
La revocatoria fallimentare è considerata azione costitutiva con effetti recuperatori/restitutori in favore della massa dei creditori.
Richiamato come norma di sistema in materia di revocatoria, in collegamento con la disciplina fallimentare.
La difesa del ricorrente invocava la disciplina della liberazione dell'immobile pignorato per sostenere che la restituzione non potesse essere ordinata dal giudice della revocatoria; la Corte non accoglie questa impostazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina dell'esecuzione e della liberazione dell'immobile anche alla procedura fallimentare.
Nel regime applicabile non richiedeva, per l'appello incidentale, uno specifico avviso nell'atto di appello principale.
Richiamato in relazione al termine per la costituzione e alla tardività dell'appello incidentale.
Nel testo ratione temporis applicabile, l'atto di appello non doveva contenere l'avvertimento sulle decadenze della costituzione tardiva dell'appellato.
Il richiamo alle indicazioni dell'art. 163 non estendeva all'appello l'avvertimento previsto dal n. 7 del terzo comma per il primo grado.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non le prove prodotte né le valutazioni ricostruttive tratte da documenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge sui primi motivi e su parte dei motivi quarto-sesto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento nei motivi secondo e sesto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per il vizio motivazionale sul valore probatorio del documento relativo al canone locativo.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare, l'effetto costitutivo dell'azione può legittimare una condanna alla restituzione del bene e, quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essa può essere pronunciata con efficacia collegata alla domanda, senza attendere necessariamente il passaggio in giudicato.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti e non sulle prove documentali né sulle valutazioni tecnico-opinabili contenute in documenti di terzi; il giudice deve comunque valutarne criticamente il contenuto e motivare sull'adesione ad esse.
- Nel regime processuale dell'appello disciplinato dal testo previgente dell'art. 342 c.p.c., non è richiesto che l'atto di appello contenga l'avviso specifico sulle decadenze per la costituzione tardiva della parte appellata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con l'autonoma ratio decidendi della decisione impugnata, ma censura solo argomentazioni prive di portata decisoria autonoma.
- La liquidazione di un danno o di un'indennità non può fondarsi automaticamente su una stima non contestata se questa integra una semplice valutazione di parte o di terzo: resta necessario il controllo giudiziale della plausibilità e congruità del dato valorizzato.
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