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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35231/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti della scuola assunti con contratti a tempo determinato, che avevano chiesto in giudizio, oltre alla declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti e all'accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, anche il riconoscimento a fini economici dell'anzianità maturata durante i rapporti a termine, con conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda economica; la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, aveva limitato il riconoscimento dei servizi utili ai soli prestati dopo il 10 luglio 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento nei limiti della prescrizione quinquennale. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio di Cass. n. 22558/2016, confondendo la domanda di progressione stipendiale per il periodo a termine con la diversa disciplina della ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo, che il legislatore avrebbe regolato con un meccanismo di favore per il lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Ministero non fossero pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione della Corte d'appello si fondava sull'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento economico tra personale a tempo determinato e personale di ruolo nel periodo di svolgimento del rapporto a termine. Le argomentazioni del ricorso riguardavano invece la diversa questione della ricostruzione della carriera dopo la stabilizzazione, tema estraneo all'azione effettivamente proposta. La Corte ha quindi confermato, solo in via processuale, il risultato favorevole ai lavoratori, senza statuire nel merito della pretesa sostanziale.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili lavoratori a tempo indeterminato, con riguardo al trattamento economico durante il rapporto a termine, salvo ragioni oggettive

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    i motivi del ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure non pertinenti equivalgono a mancata enunciazione dei motivi

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    disciplina la ricostruzione di carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    rientra nella disciplina della ricostruzione di carriera dopo la stabilizzazione, con criteri legali di computo dell'anzianità

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    rientra nella disciplina della ricostruzione di carriera del personale scolastico dopo la stabilizzazione

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato come base del criterio contrattuale che parametrava la retribuzione del personale a termine al trattamento economico iniziale del personale di ruolo

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale non partecipato in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere strettamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che attaccano una questione diversa da quella effettivamente decisa sono inammissibili.
  • La domanda di differenze retributive maturate durante il rapporto a tempo determinato è distinta, per causa petendi e disciplina applicabile, dalla successiva domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di verificare se il diverso trattamento economico tra personale a termine e personale di ruolo, durante il periodo di lavoro a termine, sia giustificato da ragioni oggettive inerenti alla prestazione.
  • La disciplina interna sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico dopo la stabilizzazione non può essere invocata per escludere, sul piano logico-giuridico, la tutela delle differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo.
  • La mancanza di specifica attinenza del motivo al decisum è equiparabile alla mancata formulazione di un motivo idoneo ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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