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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20531/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una privata, di un garage in corso di costruzione, facente parte di una bifamiliare a tre livelli. Il locale avrebbe dovuto essere dotato di autonome predisposizioni per utenza idrica, elettrica e telefonica, ma la proprietaria lamentava di non poter utilizzare tali impianti per l'interruzione delle linee di collegamento, oltre a problemi alla fognatura e a infiltrazioni d'acqua dal terrazzo sovrastante. In primo grado la domanda veniva rigettata, ritenendosi i vizi non imputabili al vicino proprietario della porzione adiacente ma a difetti originari di costruzione. In appello, invece, a seguito di esame documentale e di supplemento di consulenza tecnica, veniva accertato che le predisposizioni impiantistiche erano state realizzate dal costruttore e che le interruzioni delle condotte, nonché la modifica del sistema fognario, erano avvenute successivamente nella porzione immobiliare acquistata dall'altro proprietario. La Corte di merito lo condannava al ripristino degli impianti e al risarcimento di euro 5.000 per il mancato godimento del garage. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. per avere la Corte d'appello ammesso e deciso su istanze istruttorie ritenute tardive; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere attribuito rilievo alla mancata contestazione delle conclusioni peritali in appello; 3) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e del criterio del 'più probabile che non' per avere ritenuto provato il nesso causale senza confrontarsi con cause alternative dell'interruzione delle linee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la censura riguardava istanze probatorie e non domande o eccezioni; ha ritenuto legittimo il supplemento di c.t.u. disposto anche in appello, trattandosi di mezzo istruttorio disponibile d'ufficio, e ha considerato non decisiva la doglianza sulla testimonianza. Ha poi affermato che il principio di non contestazione può operare anche nel giudizio di appello, soprattutto rispetto a fatti emersi proprio in quella fase. Infine, ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio causale civilistico della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), osservando che il giudice di merito aveva compiuto una valutazione complessiva del compendio probatorio e che la motivazione era sufficiente, coerente e non meramente apparente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è pertinente quando la censura riguarda l'ammissione o la valutazione di mezzi istruttori, e non domande o eccezioni.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività delle istanze istruttorie, ma la Corte ha escluso la violazione perché il supplemento di indagine tecnica può essere disposto d'ufficio anche in appello.

  • art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

    Invocato come fonte della preclusione istruttoria; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva proposta dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche in appello, specie per fatti emersi in quella fase, e la mancata contestazione può essere valorizzata dal giudice.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati per il nesso di causalità; la Corte ribadisce che in sede civile vale il criterio del 'più probabile che non' e non quello penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. Un. 576/2008

    Richiamata per affermare che, nel processo civile, l'accertamento del nesso causale avviene secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza.

  • Cass. Sez. Un. 8053/2014

    Richiamata per ribadire che la motivazione deve essere effettiva, coerente e sufficiente, senza necessità di confutare ogni singolo elemento probatorio.

  • Cass. 4747/2023

    Richiamata a supporto dell'applicabilità del principio di non contestazione anche nel giudizio di appello.

  • Cass. 359/2024

    Richiamata per affermare che la consulenza tecnica d'ufficio è disponibilmente disposta d'ufficio anche in grado di appello.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo istruttorio disponibile d'ufficio, può essere disposta anche nel giudizio di appello quando occorra integrare l'accertamento tecnico dei fatti rilevanti.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato dalla decisione sulle istanze istruttorie, poiché esso attiene alle domande ed eccezioni e non alla gestione dei mezzi di prova.
  • Il principio di non contestazione può operare anche in appello, in particolare rispetto a circostanze introdotte o precisate in quel grado di giudizio.
  • Nel giudizio civile, l'accertamento del nesso causale si fonda sul criterio del 'più probabile che non', mediante valutazione complessiva delle risultanze probatorie e delle possibili cause alternative.
  • Il giudice di merito può attribuire prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre, purché indichi in modo effettivo, coerente e sufficiente le ragioni del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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