Ordinanza n. 3177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo del Ministero dell’Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricorrente aveva ammesso di essersi recata a Torino per partecipare a una manifestazione nazionale di militanti del centro sociale Askatasuna e che, secondo i verbali di perquisizione, portava con sé, tra l’altro, due paia di occhialini da nuoto. Non sono espressamente dettagliati ulteriori motivi d’appello nel testo dell’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto, in sede di cognizione sommaria, che gli occhialini da nuoto fossero oggetti idonei al travisamento e quindi riconducibili al divieto previsto dall’art. 5 della legge n. 152/1975. Le circostanze della partecipazione alla manifestazione e del possesso degli oggetti sono state considerate sufficienti, prima facie, a ricondurre l’appellante nella categoria delle persone indicate dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, ossia coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino dediti alla commissione di reati lesivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Non ravvisando i presupposti per la tutela cautelare, il Collegio ha condannato l’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino
Il divieto comprende qualunque mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; il Consiglio di Stato ha ritenuto prima facie che gli occhialini da nuoto fossero oggetti idonei al travisamento.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La partecipazione alla manifestazione e il possesso di oggetti ritenuti idonei al travisamento sono stati considerati sufficienti, in via prima facie, a ricondurre la persona nella categoria normativa dei soggetti qualificabili sulla base di elementi di fatto come dediti alla commissione di reati pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione cautelare di una misura di prevenzione personale, la riconducibilità del destinatario alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 può essere affermata, in sede di cognizione sommaria, sulla base di circostanze fattuali specifiche e contestate, valutate complessivamente.
- Nel contesto di una manifestazione pubblica, il divieto di cui all’art. 5 della legge n. 152/1975 riguarda non solo caschi e strumenti espressamente destinati al travisamento, ma qualunque oggetto che risulti prima facie idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
- La partecipazione a una manifestazione pubblica, unitamente al possesso di oggetti ritenuti idonei al travisamento, può costituire, nella fase cautelare e prima facie, un elemento di fatto idoneo a sostenere la riconducibilità del soggetto alla categoria dei destinatari delle misure di prevenzione prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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