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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24348/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori, già dipendenti della società resistente a seguito di una vicenda di cessione d'azienda e di successivo giudicato che aveva ordinato la loro reintegrazione, contestavano la legittimità di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per la riduzione del personale e conclusa con il loro recesso. In particolare deducevano: la mancata comunicazione preventiva di avvio della procedura al sindacato UGL e alla RSA aziendale; la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; l'assenza di trasparenza nella comunicazione conclusiva prevista dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991. Chiedevano quindi la declaratoria di nullità o annullamento dei licenziamenti, la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, o in subordine dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. La Corte d'appello aveva già rigettato l'impugnazione ritenendo sanato il vizio procedurale dalla partecipazione successiva del sindacato e insussistente la violazione dei criteri di scelta, perché la procedura aveva riguardato l'intero settore interessato e non vi erano posizioni fungibili da comparare. Con il ricorso per cassazione i lavoratori censuravano la decisione per violazione dell'art. 4, commi 2, 3, 5 e 9, L. n. 223/1991 e per omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo, nella parte relativa all'omesso esame, era precluso dalla doppia conforme; nel resto era infondato perché la partecipazione del sindacato UGL e della RSA alla fase amministrativa della procedura aveva effetto sanante rispetto alla mancata comunicazione di avvio, non essendo stato indicato dai ricorrenti alcun concreto pregiudizio sindacale. Il secondo motivo era parimenti inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di autosufficienza/specificità, poiché i ricorrenti non avevano adeguatamente allegato dove e come la questione della fungibilità delle mansioni e della mancata indicazione dell'unica lavoratrice rimasta in servizio fosse stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'impostazione della Corte territoriale sulla limitazione della comparazione al settore effettivamente interessato, in presenza di una struttura aziendale operante solo nella gestione immobiliare e di un'unica dipendente rimasta per mansioni amministrativo-contabili indispensabili alla liquidazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriori statuizioni sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono stati richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha però applicato il filtro della doppia conforme e i requisiti di specificità/autosufficienza per dichiararne l'inammissibilità in parte e l'infondatezza in parte.

  • art. 4, comma 2, L. n. 223/1991

    la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere inviata alle organizzazioni sindacali aventi diritto; la sua omissione è un vizio procedurale rilevante, ma nel caso concreto è stata ritenuta sanata dalla successiva partecipazione del sindacato pretermesso alla fase amministrativa.

  • art. 4, commi 3, 5 e 9, L. n. 223/1991

    la comunicazione conclusiva e gli altri adempimenti della procedura devono essere completi e trasparenti; tuttavia la censura relativa alla loro violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    la norma è stata evocata solo come tutela risarcitoria/subordinata richiesta dai lavoratori in caso di illegittimità del licenziamento.

  • art. 189, comma 6, d.lgs. n. 14/2019

    è stato richiamato dal giudice di merito come disciplina del regime semplificato per il curatore nella procedura, ma la Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante rispetto al caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, i limiti procedurali della L. n. 223/1991 non hanno mera funzione formale, ma sono funzionali a garantire l'effettiva interlocuzione sindacale e il controllo sulle scelte datoriali; tuttavia il vizio della mancata comunicazione a un sindacato avente diritto può risultare privo di incidenza invalidante se quel sindacato ha comunque partecipato alla fase successiva della procedura senza dedurre un concreto pregiudizio.
  • Quando il ricorso per cassazione deduce omesso esame di fatti decisivi contro sentenze conformi di primo e secondo grado, opera la preclusione della c.d. doppia conforme; il ricorrente deve inoltre indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni per superare il filtro di ammissibilità.
  • Le censure in cassazione che investono questioni non adeguatamente trattate dal giudice di merito devono essere sorrette da specifica autosufficienza: il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata posta nei gradi precedenti e riportarne i passaggi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Nella selezione dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva, la comparazione può essere legittimamente circoscritta al settore o al perimetro organizzativo effettivamente interessato dalla ristrutturazione, quando dalla struttura aziendale emerga che non vi siano altre posizioni fungibili o collocazioni alternative; in tale ipotesi spetta a chi contesta la limitazione allegare e provare la fungibilità delle mansioni.
  • Se la procedura di riduzione del personale colpisce l'intero comparto produttivo o organizzativo oggetto di dismissione e residuano solo posti indispensabili alla fase di liquidazione o amministrazione, l'indicazione dei criteri di scelta può non svolgere una funzione selettiva effettiva, perché manca una platea comparabile tra lavoratori

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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