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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25359/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, disposto dal Questore in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione. Nel procedimento di convalida l’interessato aveva dedotto di avere già manifestato, diversi mesi prima dell’espulsione e del trattenimento, la volontà di chiedere protezione internazionale mediante una PEC inviata dal difensore alla Questura, contenente la richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Aveva quindi sostenuto di avere già acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale e che la competenza sulla convalida del trattenimento spettasse alla sezione specializzata del Tribunale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015. Il Giudice di pace aveva invece ritenuto che la PEC integrasse una mera manifestazione di volontà, non ancora una domanda di protezione internazionale, e aveva escluso la riferibilità della comunicazione allo straniero poiché trasmessa dal difensore, corredata da una procura redatta soltanto in italiano e priva dell’indicazione dell’assistenza di un interprete. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), e dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la manifestazione della volontà di chiedere protezione può essere trasmessa dal difensore e non richiede la preventiva formalizzazione o registrazione della domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, la qualità di richiedente protezione internazionale possa essere acquisita mediante una manifestazione di volontà non ancora formalizzata, purché indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale, oggettivamente riferibile alla richiesta di protezione e dotata di un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La richiesta di appuntamento inviata via PEC dal difensore alla Questura, finalizzata alla formalizzazione della domanda, può integrare tale manifestazione. Il carattere personale della volontà non impedisce la trasmissione materiale tramite difensore. La mancata traduzione della procura o l’assenza dell’indicazione di un interprete non costituiscono requisiti legali di validità o efficacia, ma sono elementi eventualmente valutabili per accertare in concreto la riferibilità della dichiarazione allo straniero. Il Giudice di pace non avrebbe quindi potuto escludere automaticamente tale riferibilità sulla sola base di dette circostanze, senza esaminare il complesso degli elementi disponibili. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, non ha convalidato il trattenimento e ne ha dichiarato l’inefficacia ab origine. Non ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, trattandosi di parte ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    “richiedente protezione internazionale”

    La nozione comprende lo straniero che abbia presentato una domanda non ancora definita e anche colui che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione; la domanda ha una dimensione sostanziale distinta dalle successive formalizzazione e registrazione.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza della sezione specializzata del Tribunale sulla convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

  • art. 360, n. 3), c.p.c.

    Individuato quale parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione delle norme sulla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

  • d.l. 12 giugno 2026, n. 100

    La disciplina successiva distingue le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione e non elimina la rilevanza giuridica della manifestazione significativa anteriore.

  • L. 7 agosto 2026, n. 145

    Legge di conversione del d.l. n. 100 del 2026, richiamata in quanto intervenuta senza modificazioni.

  • art. 82, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per individuare il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione.

  • art. 133, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che la condanna alle spese in favore dello Stato trovi applicazione quando soccombente sia un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La qualità di richiedente protezione internazionale può essere acquisita prima della formalizzazione e della registrazione della domanda, quando la manifestazione di volontà sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale, sia obiettivamente riferibile alla richiesta di protezione e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento amministrativo.
  • La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale può essere trasmessa materialmente dal difensore dello straniero, purché la volontà sia effettivamente riferibile all’interessato ed esprima in modo serio, riconoscibile e inequivoco l’intenzione di ottenere protezione.
  • La mancanza della traduzione della procura o dell’indicazione dell’assistenza di un interprete non costituisce requisito legale di validità o efficacia della manifestazione di volontà; tali circostanze rilevano soltanto sul piano probatorio, per l’accertamento concreto della provenienza e genuinità della volontà dello straniero.
  • Il carattere personale della successiva formalizzazione della domanda non impedisce che la qualità di richiedente sia stata acquisita anteriormente mediante una manifestazione di volontà trasmessa all’autorità competente.
  • Il giudice deve verificare in concreto, sulla base dell’intero materiale probatorio, la riferibilità allo straniero della comunicazione trasmessa dal difensore e non può desumerne automaticamente l’inefficacia dalla sola mancata traduzione della procura o dalla mancata indicazione di un interprete.
  • La disciplina introdotta successivamente dal d.l. n. 100 del 2026, distinguendo manifestazione di volontà, registrazione e formalizzazione, è compatibile con la rilevanza della manifestazione significativa già pervenuta all’apparato statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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