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Legge

L.R. Calabria 17/2000

Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria l’autorizzazione, la costruzione, lo spostamento, il collaudo e le indennità per linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt, delegando le funzioni alle Province. È oggi in gran parte abrogata dalla l.r. 36/2023; restano in vigore solo alcune disposizioni fino al regolamento attuativo regionale previsto da tale legge.

Autorizzazione e controllo di linee elettriche fino a 150 kV in Calabria

Autorizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt

La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, il procedimento autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio di opere elettriche destinate a trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica fino a 150.000 volt, delegando le relative funzioni alle Province. Restano ferme le norme statali di settore e l’obbligo di rispettare i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina riguarda le opere da realizzare nel territorio regionale e comprende anche le opere accessorie. In sede di progettazione deve essere certificato il rispetto della normativa vigente sui campi elettromagnetici; il titolare dell’autorizzazione deve adottare tutte le misure di sicurezza prescritte e, prima della messa in esercizio, deve eseguire la verifica dell’impianto.

Accesso ai fondi e cauzione

Per gli studi preliminari e l’accesso ai fondi si rinvia alla disciplina statale in materia di acque e impianti elettrici, con sostituzione dell’Ufficio provinciale del Genio civile con l’Ufficio tecnico provinciale competente. Nei provvedimenti che autorizzano l’accesso ai fondi può essere imposto un deposito cauzionale a garanzia dei danni, salvo per le società concessionarie del servizio pubblico nazionale di energia elettrica e per le aziende elettriche municipalizzate.

Domande di autorizzazione e casi in cui non occorre autorizzazione

Le domande di autorizzazione riguardano nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonché le variazioni di caratteristiche elettriche o tracciato di linee esistenti. Devono essere corredate da relazione tecnica e corografia e trasmesse all’Amministrazione provinciale tramite l’Ufficio tecnico provinciale; se l’opera interessa più Province, la domanda è istruita dalla Provincia territorialmente prevalente, previo parere delle altre Province interessate.

Non occorre autorizzazione, sempre che vi sia il consenso preventivo delle ditte interessate e salvo i casi di attraversamento di beni tutelati, per:

  • linee esterne fino a 500 volt, oppure in cavo fino a 5.000 volt;
  • linee da oltre 500 volt fino a 30.000 volt, purché di lunghezza non superiore a 500 metri. Tale regime si estende alle opere accessorie, alle varianti, ai rifacimenti che non modifichino lo stato dei luoghi e alla manutenzione ordinaria. Inoltre, per linee in media tensione in cavo sotterraneo asservite in via bonaria e non ricadenti in zone vincolate, non è richiesta autorizzazione, fermo restando il preventivo titolo per scavo e occupazione di suolo pubblico.

Comunicazioni preliminari e procedimento istruttorio

Per le linee e le opere realizzabili senza autorizzazione nei casi indicati, l’esercente deve comunicare preventivamente Provincia e Comuni interessati almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Nel procedimento ordinario l’Ufficio tecnico provinciale cura, a spese del richiedente, la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale regionale, l’affissione all’albo pretorio dei Comuni interessati per 30 giorni e l’invio della documentazione agli enti coinvolti, incluso il Ministero competente e l’ENEL S.p.A. Le formalità sostituiscono le comunicazioni della legge generale sul procedimento amministrativo; se il tracciato interessa più di 10 ditte catastali, è richiesta anche la pubblicazione su almeno due quotidiani locali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni o opposizioni; Comuni, amministrazioni ed enti coinvolti devono farlo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. In mancanza di osservazioni, si intende acquisito il consenso. L’Ufficio tecnico provinciale comunica al richiedente le opposizioni pervenute e le condizioni poste dagli enti, invitandolo a controdedurre o ad accettare le condizioni entro 30 giorni. Le decisioni sulle opposizioni dei soggetti diversi da quelli pubblici sono adottate dalla Provincia. L’istruttoria deve concludersi entro 240 giorni dalla domanda.

Rilascio dell’autorizzazione e procedimento abbreviato o d’urgenza

L’autorizzazione definitiva è rilasciata dalla Provincia entro 30 giorni dalla chiusura dell’istruttoria. Per impianti tra 1.000 e 30.000 volt, il provvedimento consente anche la futura realizzazione di diramazioni fino a 1.000 volt, previo assenso di amministrazioni pubbliche o privati interessati; il silenzio per 30 giorni vale come consenso.

Per i casi d’urgenza è prevista un’autorizzazione provvisoria, rilasciata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, con previo consenso di massima del Ministero competente e, se del caso, degli enti interessati. L’autorizzazione provvisoria dura 3 anni ed è prorogabile di 1 anno per particolari esigenze tecniche o amministrative. Nei casi previsti è possibile un procedimento abbreviato, se il richiedente si obbliga a rispettare le prescrizioni che saranno imposte; in tal caso l’autorizzazione si intende rilasciata se la Provincia non si pronuncia entro 60 giorni.

Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza

Per i soggetti cui è attribuita l’autorizzazione definitiva, il decreto produce effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza; per l’autorizzazione provvisoria esso vale almeno come dichiarazione di indifferibilità e urgenza e, su richiesta, anche come dichiarazione di pubblica utilità. Negli altri casi la dichiarazione può essere inserita nel decreto definitivo su istanza motivata. I decreti devono indicare i termini previsti dalla disciplina sull’espropriazione per pubblica utilità.

Occupazione d’urgenza, espropriazioni e asservimenti

Per la realizzazione delle opere può essere disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli necessari, su richiesta, dalla Provincia competente. Il verbale di consistenza e immissione in possesso segue la disciplina statale. Per espropriazioni e servitù coattive il titolare presenta piani particolareggiati con planimetria catastale, elenco delle ditte proprietarie e proposta di indennità.

Le indennità offerte vengono comunicate ai proprietari; entro 30 giorni possono accettare l’indennità, e per i suoli agricoli possono anche convenire asservimento o cessione volontaria entro il limite del 50% in più rispetto all’indennità notificata. Decorso il termine, la Provincia emette l’ordinanza di pagamento o deposito e richiede la rideterminazione delle indennità depositate alla commissione provinciale espropri. Dopo il deposito, la Provincia emette il decreto di espropriazione o di costituzione della servitù, che va registrato, trascritto e notificato. È ammessa opposizione all’indennità davanti alla Corte d’Appello competente entro 30 giorni dalla notifica.

Varianti in corso d’esecuzione

Le variazioni di lieve entità non impediscono di considerare l’impianto conforme al progetto, purché non aumenti il numero dei sostegni. Se la variante comporta un maggiore asservimento, l’incremento va indennizzato integralmente. Mutamento del tipo di sostegni con aggravio dell’asservimento, aumento del numero dei sostegni e altre varianti significative possono essere autorizzate dalla Provincia con procedimento semplificato, sostituendo le formalità ordinarie con la pubblicazione di un estratto dell’istanza e dimezzando i termini.

Spostamento degli elettrodotti

Le linee con tensione inferiore a 150.000 volt sono, in linea generale, suscettibili di spostamento, salvo dichiarazione di inamovibilità per mancanza di percorsi alternativi o per particolari ragioni di interesse pubblico. Le linee a 150.000 volt autorizzate dalla legge sono sempre inamovibili, salvo il caso di spostamento per ragioni di pubblico interesse.

Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, la Provincia può ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse. Il proprietario ha diritto al rimborso integrale delle spese da parte dell’amministrazione richiedente. Il provvedimento di spostamento liquida l’indennità, costituisce autorizzazione all’esecuzione della variante e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Interferenze con beni demaniali, infrastrutture e zone vincolate

Per i tratti di linea che attraversano o si avvicinano a zone militari, corsi d’acqua, canali, miniere, foreste demaniali, strade, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee ENEL o enti pubblici, impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato e altre opere pubbliche, la Provincia può indire conferenza di servizi quando vi siano opposizioni di almeno due amministrazioni. Restano salve le norme speciali sulle servitù militari e aeronautiche.

Regime urbanistico

Per la realizzazione di linee, opere e impianti elettrici disciplinati dalla legge non è richiesta concessione o autorizzazione edilizia, salvo quanto previsto per specifiche opere edilizie. I piani regolatori regionali devono recepire le linee e gli impianti autorizzati e, per quelli di tensione pari o superiore a 30.000 volt, stabilire fasce di rispetto in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo la normativa vigente. Le stazioni elettriche, le cabine primarie e secondarie seguono la disciplina edilizia speciale; le cabine di trasformazione per la rete di distribuzione non si computano ai fini dell’edificabilità.

Criteri di determinazione delle indennità

Per le servitù di elettrodotto aereo esterno l’indennità si determina secondo il testo unico del 1933, con stima del fondo secondo i criteri della legge n. 865/1971; per i terreni edificabili o a vocazione edificatoria il valore del fondo segue il criterio della semisomma tra stima di mercato e reddito dominicale rivalutato degli ultimi dieci anni, al netto del 40%, salvo servitù volontaria già convenuta.

Per le linee in cavo sotterraneo l’indennità comprende il valore pieno della proiezione dell’area occupata dai cavi e la diminuzione di valore del terreno nell’area di rispetto, limitata ai fondi agricoli e pari a due fasce laterali di 2 metri ciascuna.

Per espropriazioni complementari ad impianti elettrici l’indennità segue la disciplina ordinaria delle espropriazioni, con applicazione delle regole speciali per i terreni edificabili.

Per le servitù su beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, se vi è occupazione effettiva di suolo pubblico, l’indennità è sostituita dal pagamento della tassa prevista dalla normativa vigente; per il semplice attraversamento aereo il canone è determinato secondo la normativa richiamata. Per i beni del patrimonio disponibile gli enti pubblici possono chiedere il canone in luogo dell’indennità. Il pagamento di canoni o tasse non esclude il risarcimento dei danni. Le cauzioni non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma secondo.

Collaudo, esito negativo e revoca

Dopo tre anni di esercizio, tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, salvo le linee in cavo interrato con tensione non superiore a 30.000 volt. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del triennio. In collaudo si verificano ultimazione dei lavori, funzionalità, conformità al progetto e alle prescrizioni, rispetto dei limiti elettromagnetici e adempimento degli ulteriori obblighi autorizzativi.

Quando sono utilizzati modelli unificati già collaudati di tipo, gli accertamenti sono sostituiti da attestazione dell’esercente; per le linee aeree fino a 30.000 volt realizzate dai soggetti pubblici concessionari, il collaudo è sostituito da una dichiarazione dell’esercente.

Se il collaudo è negativo, la Provincia convoca il titolare per concordare gli interventi necessari e poi dispone, con decreto, le modifiche da eseguire entro un termine congruo. Se le modifiche non sono eseguite o sono eseguite in modo insufficiente, l’autorizzazione è revocata; la revoca è pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale e comporta l’obbligo di demolizione o rimozione dell’impianto. In caso di inerzia, provvede l’Ufficio tecnico provinciale a spese dell’obbligato. È prevista una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Disposizioni transitorie, regime speciale e attuazione

Per gli impianti di elettrificazione agricola a uso domestico e aziendale continuano ad applicarsi le norme speciali del 1966 e del 1968. Le competenze attribuite alla Provincia si esercitano secondo la legge statale sull’ordinamento delle autonomie locali, e in caso di inerzia degli uffici provinciali il Presidente della Giunta regionale può fissare un termine perentorio e sostituirsi all’organo inadempiente.

In sede di prima attuazione della delega, e comunque per non oltre sei mesi dall’entrata in vigore, le autorizzazioni provvisorie e definitive restano adottate dal Presidente della Regione o dall’Assessore delegato, previa istruttoria degli uffici tecnici decentrati regionali. La legge è entrata in vigore il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

Stato di vigenza attuale

La legge risulta oggi parzialmente abrogata dalla l.r. 3 agosto 2023, n. 36. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto da tale legge restano comunque valide, tra le altre, alcune disposizioni puntualmente indicate nel testo consolidato, in particolare il comma 2 dell’articolo 2, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3, l’articolo 14, l’articolo 19, gli articoli 20, 21 e 22 e l’articolo 25 limitatamente agli elettrodotti indicati nel comma 2 per i quali non siano stati completati i procedimenti autorizzativi.

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