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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35195/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, condannato in giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione per due imputazioni unificate in continuazione, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 31 marzo 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 310 c.p.p., che aveva accolto l’appello del Procuratore generale e disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di incendio aggravato. I fatti del capo b), risalenti al 1° settembre 2024, si inserivano nel contesto dell’omicidio di una persona coinvolta in conflitti per la gestione di una piazza di spaccio: secondo la ricostruzione valorizzata nell’ordinanza, l’imputato avrebbe contribuito a spostare il cadavere e cooperato materialmente all’incendio dell’autovettura della vittima. La misura originariamente applicata anche per il reato di occultamento di cadavere era divenuta inefficace, dopo l’espiazione della pena relativa a tale reato, per ragioni processuali. Con il primo motivo, la difesa ha contestato la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, lamentando l’omessa considerazione del tempo trascorso, dell’asserita occasionalità della presenza e del contributo, della cessazione dei rapporti con l’ambiente criminale e della condotta regolare tenuta durante la custodia; ha inoltre dedotto carenza di risposta alle deduzioni difensive e genericità del richiamo ai carichi pendenti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di adeguatezza e proporzionalità, per omessa valutazione dei 374 giorni di custodia già sofferti, della pena di quattro anni inflitta e dell’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sugli elementi difensivi, inclusi l’assenza di precedenti per reati della stessa specie e la disponibilità di una misura meno afflittiva. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari, la mancata dimostrazione di elementi idonei a superare la presunzione cautelare connessa all’aggravante mafiosa e l’inadeguatezza di una misura meno grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sull’operatività della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., in ragione del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. per il delitto di incendio e dell’assenza di elementi idonei a superarla. Il tempo trascorso tra i fatti e la misura era stato considerato, ma, in mancanza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al precedente percorso criminale, non era stato ritenuto sufficiente a escludere l’attualità del pericolo. La pericolosità era stata inoltre desunta dai precedenti, tra cui una condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e una per resistenza a pubblico ufficiale. La perdita di efficacia della precedente misura per il reato di cui all’art. 411 c.p. dipendeva da ragioni processuali e non comportava una rivalutazione delle esigenze cautelari. Le doglianze su proporzionalità, misura alternativa e mancata considerazione degli elementi difensivi sono state respinte: le ragioni per cui il Tribunale aveva ritenuto inadeguata una misura meno grave e recessivi gli elementi addotti dalla difesa erano desumibili, anche implicitamente, dalla motivazione sulla personalità e sul vissuto criminale dell’imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    la sentenza di condanna inflitta al ricorrente anche per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen. concerne vicende che si collocano nel contesto dell’omicidio di Ramondino Gennaro

    La disposizione è richiamata quale titolo di partecipazione concorsuale nel delitto di incendio aggravato attribuito al ricorrente.

  • art. 61, nn. 1 e 2, c.p.

    la sentenza di condanna inflitta al ricorrente anche per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen. concerne vicende che si collocano nel contesto dell’omicidio di Ramondino Gennaro

    La sentenza dà conto della condanna per il delitto di incendio con le aggravanti indicate, senza svolgere una distinta interpretazione delle circostanze.

  • art. 423 c.p.

    la sentenza di condanna inflitta al ricorrente anche per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen. concerne vicende che si collocano nel contesto dell’omicidio di Ramondino Gennaro

    La Corte considera la condanna per incendio doloso quale presupposto della valutazione cautelare relativa al capo b).

  • art. 416-bis.1 c.p.

    quanto al primo motivo, i giudici dell’appello cautelare hanno rilevato che l’intervenuto riconoscimento, in sede di cognizione, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. con riferimento all’imputazione di incendio doloso, imponeva di ritenere operante, anche rispetto a tale contestazione, la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stati allegati elementi idonei a superarla.

    Quando l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. è riconosciuta per il reato oggetto della richiesta cautelare, opera la presunzione cautelare richiamata dall’art. 275, comma 3, c.p.p., salvo allegazione di elementi idonei a superarla.

  • art. 411 c.p.

    I giudici dell’appello cautelare hanno, altresì, osservato che la sopravvenuta inefficacia della misura applicata in relazione al reato di cui all’art. 411 cod. pen. non ha determinato alcun mutamento del quadro cautelare, atteso che essa è derivata da ragioni di carattere esclusivamente processuale e non da una rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.

    La sopravvenuta inefficacia della misura relativa a un diverso reato, quando dipende da ragioni esclusivamente processuali e non da una rivalutazione cautelare, non determina di per sé un mutamento del quadro delle esigenze cautelari per l’altro reato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit.

    La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è relativa. Il giudice deve considerare il tempo trascorso quando sia rilevante e non accompagnato da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità; il mero decorso del tempo, tuttavia, non esclude le esigenze cautelari se non è accompagnato da elementi concreti idonei a dimostrare una cesura dal precedente percorso criminale.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Con il primo motivo, deduce la violazione di legge nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

    La norma è il parametro della contestazione difensiva circa concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la Corte reputa adeguata la motivazione che desume la persistenza del rischio dagli elementi del caso e dalla personalità dell’imputato.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.

    Pertanto, l’onere motivazionale sul punto risulta assolto in conformità al principio secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione quando le ragioni per il superamento delle deduzioni difensive risultano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate dal Tribunale per risolvere un’altra questione.

    L’obbligo di motivare sulle deduzioni difensive può ritenersi assolto anche implicitamente, quando le ragioni per superarle emergono dalle argomentazioni utilizzate per decidere un’altra questione.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Pertanto, l’onere motivazionale sul punto risulta assolto in conformità al principio secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione quando le ragioni per il superamento delle deduzioni difensive risultano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate dal Tribunale per risolvere un’altra questione.

    In relazione alla censura sull’obbligo di specifica motivazione del giudice cautelare, la Corte riconosce sufficiente una motivazione anche implicita, se le ragioni di superamento delle difese sono ricavabili dal percorso argomentativo complessivo.

  • art. 310 c.p.p.

    Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in data 31 marzo 2026, ha accolto l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare del pubblico ministero accolto dal Tribunale, la cui ordinanza è stata sottoposta a ricorso per cassazione.

  • art. 300, comma 4, c.p.p.

    Preso atto dell’avvenuta espiazione della pena applicata per il reato satellite, la Corte di appello ha dichiarato la perdita di efficacia del titolo cautelare, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen.

    La disposizione è applicata alla perdita di efficacia del titolo cautelare relativo al reato satellite dopo l’espiazione della pena pertinente.

  • art. 416-bis c.p.

    Il Tribunale ha, poi, effettuato un richiamo alla sua precedente ordinanza n. 3925 del 2024, che aveva confermato il provvedimento restrittivo nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’articolo 411 cod. pen., evidenziando come in quell’occasione fu rilevata l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche alla luce del contesto criminale in cui era maturato l’omicidio e della dedizione dell’imputato al narcotraffico, risultando che Equabile aveva partecipato al gruppo della cosiddetta “44” del rione Traiano.

    La disposizione è richiamata nel contesto della valutazione della presunzione cautelare riferita ai reati di criminalità organizzata; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari relativi ai reati ricompresi nell’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è relativa e il giudice deve considerare il tempo trascorso dai fatti quando costituisca un arco temporale rilevante privo di condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità.
  • Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere l’attualità delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti che dimostrino una cesura rispetto al precedente percorso criminale.
  • Il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. per il reato per cui è richiesta la misura comporta l’operatività della presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., che può essere superata mediante elementi idonei allegati dalla difesa.
  • L’inefficacia di una misura cautelare per ragioni esclusivamente processuali, non derivante da una rivalutazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, non determina da sola un mutamento del quadro cautelare relativo a un diverso reato.
  • L’obbligo di motivare sul superamento delle deduzioni difensive può essere assolto anche implicitamente, quando le ragioni risultino desumibili dalle argomentazioni adottate per risolvere altre questioni cautelari.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccioIncendio e disastro
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacentiIncolumità pubblica
IstitutiConcorso di persone

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