Cassazione Civile, Ordinanza n. 30381/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una conducente/proprietaria di un autoveicolo ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito dell’impatto, avvenuto su una pubblica strada, con un cinghiale. La domanda è stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione la parte attrice ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 1260 e 1376 c.c., sostenendo che la sentenza d’appello avrebbe erroneamente escluso la titolarità del diritto al risarcimento confondendola con la legittimazione ad agire, e che tale difetto non sarebbe stato rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte. Ha inoltre affermato che al momento del sinistro era proprietaria del veicolo, quindi titolare del credito risarcitorio, e che non vi era stata cessione del diritto. Tuttavia la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto su due autonome ragioni: da un lato il difetto di titolarità del rapporto controverso, poiché il mezzo risultava trasferito a terzi prima dell’introduzione della causa; dall’altro la mancanza di prova che la ricorrente avesse effettivamente sostenuto esborsi o subito una concreta incidenza patrimoniale per effetto del sinistro. Il ricorso in cassazione non ha censurato in modo specifico e puntuale quest’ultimo autonomo capo motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’assenza di prova di esborsi o di pregiudizio patrimoniale in capo alla ricorrente. Di conseguenza, anche se la critica sulla titolarità del diritto fosse stata fondata, non avrebbe comunque condotto alla cassazione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro della pretesa ultrapetizione/rilievo officioso della questione di titolarità del diritto; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso è inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
invocato dalla ricorrente per contestare il rilievo della questione in appello; la Corte non entra nel merito della deduzione, reputando assorbente l’inammissibilità.
citato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita permanenza del credito risarcitorio in capo a chi si dichiara proprietario originario del bene; non valorizzato dalla Corte nel merito.
citato dalla ricorrente in relazione al trasferimento del diritto; non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali contro tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
richiamato in relazione al precedente di legittimità sulla rilevabilità del difetto di titolarità del diritto controverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; l’omessa critica anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione preclude la cassazione.
- La specificità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c. impone al ricorrente di individuare e aggredire puntualmente ciascun fondamento autonomo della pronuncia di merito.
- La questione della titolarità del rapporto controverso può essere esaminata dal giudice anche d’ufficio se rilevabile dagli atti, ma nel caso concreto la decisione si fonda comunque su una ulteriore e autonoma ragione non attinta dal ricorso.
- Quando la domanda risarcitoria è respinta anche per difetto di prova di esborsi o di effettiva incidenza patrimoniale del sinistro, la contestazione limitata alla sola titolarità del diritto è insufficiente a ottenere la cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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