Cassazione Civile, Ordinanza n. 21748/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 fondato sul redditometro, in ragione della disponibilità di beni-indice quali autovetture e immobili ad uso abitativo del nucleo familiare. Prima dell’accertamento aveva chiesto di attivare il procedimento di adesione, eleggendo domicilio presso il difensore, ma l’invito a comparire era stato notificato presso la sua residenza e non presso il domicilio eletto, sicché il contraddittorio endoprocedimentale non si era svolto. Nei gradi di merito l’accertamento era stato confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del d.P.R. n. 600/1973, art. 60, e dell’art. 141 c.p.c., sostenendo che la mancata notifica dell’invito al domicilio eletto avesse pretermesso illegittimamente la procedura di accertamento con adesione; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato che le spese ritenute sintomatiche non erano effettive ovvero erano state fronteggiate con redditi diversi da quelli personali della contribuente. L’Amministrazione ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso per cassazione. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: quanto al primo, ha osservato che la contribuente aveva personalmente ritirato la raccomandata contenente l’invito a comparire per l’accertamento con adesione, sicché la notifica, pur irregolare, aveva raggiunto il suo scopo e non poteva tradursi in una lesione dei diritti difensivi; quanto al secondo, ha ritenuto che la censura sollecitasse una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre alla dimostrazione dei fattori-indice, mentre grava sul contribuente l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
invocato dalla ricorrente in tema di notificazione dell’invito al procedimento di accertamento con adesione
richiamato dalla ricorrente in relazione al luogo di notificazione presso il domicilio eletto
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di fattori-indice di capacità contributiva; l’onere di provare l’insussistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente
normativa di riferimento per l’accertamento sintetico e per la disciplina richiamata sulla notificazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, una notifica irrituale dell’invito non determina invalidità utile alla parte se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il contribuente ne ha avuto piena conoscenza.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o del materiale probatorio: la Corte controlla soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione impugnata.
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l’Amministrazione può fondare la pretesa sui fattori-indice di capacità contributiva senza ulteriori prove, mentre il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- La contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito non integra di per sé un valido motivo di ricorso per cassazione se si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento del fatto.
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