Cassazione Penale, Sentenza n. 36756/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame dell'11/03/2024 che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 19/02/2024 disponendo nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 lett. B) ed E) c.p.p.; richiamava art. 309, comma 9 c.p.p. e le norme penali richiamate (art. 110, 337, 648 c.p.), e censurava la motivazione ritenuta lacunosa: sosteneva di essere mero passeggero, non il conducente, quindi privo di prova della consapevolezza dell'illecita provenienza del veicolo e della concorde volontà di darsi alla fuga; lamentava inoltre l'omessa valutazione specifica circa l'eventuale concorso ex art. 110 c.p. e la differenza tra mera connivenza e partecipazione al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la censura sulla insufficienza della gravità indiziaria si traducesse in una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, rimessa al giudice di merito e non alla Cassazione, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame avesse analizzato e ricondotto ad unità gli elementi indiziari, motivando in modo logico e coerente (seppure sintetico); in particolare la fuga degli occupanti al termine dell'inseguimento è stata ritenuta indizio significativo della conoscenza dell'illecita provenienza del veicolo anche per il passeggero. Ha altresì ritenuto implicita, nelle considerazioni svolte, la valutazione circa l'eventuale concorso ex art. 110 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. B) ed E))
Norma richiamata come base formale del motivo di cassazione; la Corte ha rilevato che le censure proposte non erano dirette a vizi di diritto limiti alla legittimità ma a una rivalutazione del merito probatorio, perciò inammissibili.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che gli obblighi motivazionali previsti fossero rispettati dal Tribunale del riesame, che aveva dato conto degli elementi indiziari.
Reato contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto che, in fase cautelare, la fuga degli occupanti integrasse un elemento indiziario rilevante della conoscenza dell'origine illecita del veicolo anche per un passeggero.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato dal difensore per contestare l'accertamento del concorso; la Corte ha ritenuto che la valutazione della possibile partecipazione fosse implicitamente svolta dal giudice del riesame e che non fosse necessario, in questa fase, una motivazione più estesa sulla distinzione tra mera connivenza e concorso punibile.
art. 273 e 274 c.p.p. (gravi indizi ed esigenze cautelari)
Principi richiamati dalla Corte per delimitare l'ambito del controllo di legittimità: la Cassazione può sindacare la motivazione del giudice del riesame solo per violazione di norme o manifesta illogicità, non per rivalutare il convincimento sui fatti.
art. 292 c.p.p. e art. 546 c.p.p. (criteri motivazionali del riesame)
Richiamati come modello cui deve uniformarsi la motivazione del Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto che, pur in forma sintetica, la motivazione fosse conforme ai canoni richiesti.
art. 192, comma 2 c.p.p. (prova indiziaria)
La Corte ha distinto il piano della gravità indiziaria (sufficiente per misure cautelari) dalla prova indiziaria richiesta in sede di prova, ribadendo che per la misura cautelare è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza.
Norma che consente la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per fissare il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate esclusivamente per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale/straordinaria; rispettata la procedura prevista.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per la rivalutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono generalmente inammissibili.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali è sufficiente una "qualificata probabilità" (gravità indiziaria); la prova piena non è richiesta in questa fase.
- La motivazione del giudice del riesame può essere sintetica purché logica e coerente; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La condotta di fuga degli occupanti di un veicolo inseguito dalle forze dell'ordine può costituire indizio significativo della consapevolezza dell'illecita provenienza del bene anche per i passeggeri.
- La mancanza di un'esplicita articolazione sull'ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. non rende automaticamente nullo il provvedimento se dalla motivazione generale emerge comunque una valutazione implicita della partecipazione.
- Ricorsi in cassazione ritenuti manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza giuridica prima di proporre il gravame.
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