Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di giudizio per direttissima, non convalidava l'arresto operato dalla polizia giudiziaria per vari reati (tra cui furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, evasione e ricettazione). Il tribunale aveva motivato la non convalida sulla mancata configurazione della flagranza o quasi-flagranza del furto, rilevando assenza di indumenti o refurtiva riconducibili all'imputato e un intervallo temporale di circa 45 minuti fra la fuga e l'intervento degli agenti. Il pubblico ministero ha censurato la decisione per violazione di legge e carenza di motivazione, osservando che il tribunale ha omesso di decidere sulla convalida dell'arresto con riferimento al reato di evasione e a quello di resistenza e non ha applicato correttamente i principi relativi alla quasi-flagranza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso errore di diritto omettendo di pronunciarsi sulla convalida dell'arresto quanto meno con riferimento al reato di evasione. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che consentono l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per il reato di evasione (considerando inoltre che l'imputato era sottoposto a detenzione domiciliare), e ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo legittimo l'arresto almeno per il delitto di evasione. La sentenza cita inoltre il principio secondo cui l'annullamento senza rinvio è adeguato quando il riesame riguarda una fase processuale perimata e la pronuncia ha carattere meramente verificativo dell'operato della polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 382 c.p.
Richiamata dal ricorrente per censurare la decisione di non convalida; la Corte rileva violazione nella omessa pronuncia del Tribunale sulla convalida dell'arresto rispetto ai reati contestati.
art. 385 c.p.
art. 385 cod. pen. (evasione)
Il reato di evasione può giustificare l'arresto anche fuori dei casi di flagranza e l'allontanamento dall'abitazione durante detenzione domiciliare è punibile indipendentemente dalla durata.
art. 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203
art. 3 d.l. 13/05/1991, n. 152, convertito L. 12/07/1991, n. 203
Consente l'arresto anche fuori dai casi di flagranza per la persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.; citata dalla Corte per affermare la legittimità dell'arresto per evasione.
art. 47 ter L. n. 354 del 1975
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina la detenzione domiciliare: la Corte osserva che il regime di detenzione domiciliare non esclude la configurabilità del reato di evasione in caso di allontanamento dall'abitazione.
artt. 624-bis e 625 c.p.
art. 624-bis e art. 625 cod. pen. (furto e circostanze aggravanti)
Reati di furto contestati all'imputato; il Tribunale ha valutato la non sussistenza della flagranza/quasi-flagranza con riferimento al furto, mentre la Cassazione ha ritenuto che ciò non escluda la legittimità dell'arresto per altri reati (es. evasione).
art. 337 c.p.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Reato contestato all'imputato; la Corte osserva che il Tribunale non si è espresso specificamente sulla convalida dell'arresto con riferimento a tale reato, omissione censurata dal ricorso.
art. 648 c.p.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Reato contestato all'imputato menzionato nell'atto di impugnazione; non oggetto di pronuncia specifica del Tribunale nella parte impugnata.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 6, n. 8156 del 29/02/2012, Rv. 252433)
Cass. Sez. 6, n. 8156/2012
Richiamata per il principio secondo cui l'allontanamento dall'abitazione in regime di detenzione domiciliare è punibile come evasione indipendentemente dalla durata.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566)
Cass. Sez. 5, n. 15387/2016
Richiamata per il principio che l'annullamento senza rinvio è adeguato quando il ricorso riguarda la verifica di una fase processuale perimata e la eventuale pronuncia di merito sarebbe meramente formale.
Massime di principio
- L'arresto può essere legittimamente convalidato anche se non sussiste la flagranza o la quasi-flagranza del reato di furto, quando l'arresto è giustificato da altro reato qualificante (es. evasione) per il quale la legge consente l'arresto fuori flagrante.
- La sussistenza del reato di evasione non è esclusa dal fatto che l'autore fosse sottoposto a detenzione domiciliare in via provvisoria o per motivi di salute: l'allontanamento dall'abitazione è punibile a prescindere dalla durata.
- Il giudice della convalida deve pronunciarsi espressamente su ciascuna delle ipotesi di reato per le quali è richiesta la convalida; l'omessa decisione su una richiesta specifica configura errore di diritto.
- L'annullamento senza rinvio della decisione di non convalida è appropriato quando il riesame riguarda una fase processuale ormai perimata e la Corte si limita a verificare la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, evitando rinvii formali privi di effetti pratici.
- La valutazione della (quasi)flagranza richiede una valutazione complessiva delle circostanze fattuali; l'assenza di indumenti o refurtiva non esclude automaticamente la possibilità di legittimo arresto per altri reati collegati (p.es. evasione o resistenza).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2024 del 02/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →