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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 20/04/2024 che aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di omicidio (sentenza Corte d'assise d'appello di Napoli 7.11.2005, irrevocabile 29.01.2009) e plurimi reati di associazione a delinquere di stampo camorristico e reati ad esse collegati (sentenze della Corte d'appello di Napoli e altre). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato elementi indicati nell'istanza (in particolare dichiarazioni di collaboratori di giustizia e circostanze cronologiche) che proverebbero un medesimo disegno criminoso e la programmazione dell'omicidio sin dalla costituzione dell'associazione; inoltre contestava una presunta contraddizione del Tribunale sul movente (predominio vs causa estemporanea).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, che ha escluso la continuazione perché l'omicidio è stato qualificato come evento estemporaneo e non come reato «programmato» al momento dell'ingresso del Bosti nel sodalizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede la programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine e una verifica degli indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, ecc.). Non essendo stati forniti nuovi elementi capaci di dimostrare che l'omicidio fosse stato progettato all'atto dell'adesione all'associazione, l'impugnazione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 416-bis

    Reato di associazione di tipo mafioso citato nelle sentenze oggetto di valutazione; la Corte valuta la continuità tra la partecipazione associativa e i reati "fine" ai sensi della normativa penale e della giurisprudenza.

  • Codice penale - art. 416

    Reato di associazione semplice menzionato tra le sentenze; rilevante nel confronto tra fattispecie associative e reati successivi.

  • Altre fattispecie penali citate

    artt. 644, 629, 628, 110, 81, 575, 112, 99 comma 4 cod. pen.

    Reati 'fine' elencati nelle sentenze prese in esame; la loro mera commissione in ambito associativo non è sufficiente per riconoscere automaticamente la continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Principio secondo cui la continuazione richiede la programmazione iniziale di una pluralità di condotte e la verifica di indicatori concreti; non bastano alcuni indici se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023 (Sallaj)

    Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01

    Conferma che per la continuazione tra associazione e reati-fine è necessario provare che i reati-fine fossero già programmati al momento dell'ingresso nell'associazione; altrimenti si creerebbe un'automatismo riconoscendo sempre la continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)

    Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01

    Ulteriore conferma del principio restrittivo relativo al riconoscimento della continuazione tra associazione e reati-fine.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia)

    Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01

    Citata come confronto; la Corte richiama orientamenti che evitano un riconoscimento automatico della continuazione nei casi di reati commessi in ambito associativo.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la programmazione e deliberazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine: non è sufficiente che i reati successivi siano stati commessi nell'ambito dell'associazione.
  • Per riconoscere la continuazione tra associazione e reati "fine" occorre provare che tali reati fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio.
  • I criteri probatori utili sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e le singole causali.
  • La presenza di elementi indiziari (es. contrasti tra cosche, moventi di predominio) non ha valore decisivo se dalle acquisizioni processuali emerge che un reato è stato determinato in modo estemporaneo.
  • In sede di esecuzione è compito del giudice analizzare le sentenze passate in giudicato e le allegazioni difensive: l'assenza di nuovi elementi probatori idonei a dimostrare la programmazione iniziale rende inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione.
  • La difesa ha l'onere di indicare elementi nuovi o non valutati idonei a scalfire la precedente valutazione di estemporaneità; la mera riaffermazione di prove già esaminate è insufficiente.

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