Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (allaccio idrico abusivo). Lamenta principalmente la nullità dell'accertamento del 1.9.2017 perché, pur essendo presente nell'appartamento al momento del controllo, non gli sarebbe stato dato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; per questo motivo sostiene che gli esiti dell'accertamento sarebbero inutilizzabili e il fatto non provato. Contesta altresì la qualificazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: sebbene non sia contestabile che all'accertamento non fu dato l'avviso ex art. 114 disp. att., le dichiarazioni e la verifica rese dal tecnico della società erogatrice (Milia), soggetto estraneo alla polizia giudiziaria, erano utilizzabili e costituiscono elemento autonomo di prova; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'esclusione dell'elemento illegittimo avrebbe avuto sulla prova complessiva (prova di resistenza). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione o, dove incidentale, generico. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma di riferimento per il reato di furto; la condotta contestata (allaccio abusivo per usufruire della fornitura d'acqua) è stata inquadrata nell'ambito dei delitti contro il patrimonio.
Codice penale, art. 625, co. 1, n. 2) e n. 7)
Prevede aggravanti del furto; la corte ha ritenuto sussistente l'aggravante riferita al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (rete idrica) e con specifiche modalità.
Codice di procedura penale, art. 354
Disposizioni sugli atti di polizia giudiziaria; il ricorrente sostiene che l'accesso rientri in tali attività e che ne derivi l'obbligo di avviso al soggetto presente.
Disposizioni di attuazione, art. 114, disp. att., c.p.p.
nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
La mancata comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio che il ricorrente può tempestivamente dedurre; tuttavia la Corte ha ritenuto che la prova fornita da soggetto non appartenente alla polizia giudiziaria sia utilizzabile e che l'eventuale esclusione di elementi non pregiudichi il convincimento se resta prova di resistenza.
Codice di procedura penale, art. 356
Norme sui controlli e sulle modalità di intervento degli organi; citato nel quadro delle tutele difensive connesse agli atti di PG.
Codice di procedura penale, artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo
Regole sulla deducibilità delle nullità: la giurisprudenza menzionata consente di dedurre certe nullità fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; qui la Corte ha applicato il principio ma ha valutato l'effetto dell'eventuale nullità sulla prova complessiva.
Codice di procedura penale, art. 606, co. 3
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo formulato per la prima volta in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente soccombente in Cassazione; applicata con rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata comunicazione, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore costituisce una nullità rilevabile ma non sempre determinerà l'annullamento della sentenza se esistono elementi di prova indipendenti e utilizzabili.
- Le dichiarazioni o le verifiche rese da soggetti estranei alla polizia giudiziaria (es. tecnici della società erogatrice) possono essere pienamente utilizzate come prova anche se un atto di polizia giudiziaria collegato presenta vizi formali.
- In cassazione non è sufficiente denunciare l'illegittimità di un elemento probatorio: il ricorrente deve dimostrare l'incidenza che l'esclusione di tale elemento avrebbe avuto sulla prova complessiva (prova di resistenza).
- Motivi nuovi introdotti per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili; le questioni devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
- Se il ricorso è rigettato la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2024 del 02/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →