Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose, capo 2) e reati tributari (capi 4 e 5). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto della societa' fallita e chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'art. 17, co. 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (modificato dal d.l. n. 138/2011) in relazione all'art. 77 Cost. Inoltre criticava la mancata considerazione di elementi a suo favore (assoluzione del GIP del 22/5/2018 divenuta irrevocabile, presunta estraneità alle compagini beneficiarie della cessione quote, dichiarazioni contraddittorie del coimputato Villa, e contestazione dell'entità del compenso percepito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nei limiti delle questioni di diritto proposte e ha: 1) dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo 5) (reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 commesso il 18/12/2013, il cui termine, calcolato nella massima estensione e tenuto conto di atti interruttivi e cause di sospensione, è perentorio al 27/03/2024), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel delitto e eliminando la pena principale (mesi 4 di reclusione) e le pene accessorie (art. 12 d.lgs. 74/2000 e art. 29 c.p.); 2) rigettato il ricorso rispetto ai reati fallimentari (capo 2), confermando la qualificazione del Grandi come amministratore di fatto sulla base di un complesso di elementi di fatto ritenuti coerenti e logici (fondatore e socio al 30%, membro del consiglio fino al 18/4/2007, trasferimento quote a societa' riconducibili a lui, uso della societa' come 'cartiera', beneficiario diretto delle fatture per operazioni inesistenti, Villa come 'testa di legno'). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale proposta in quanto resa priva di rilevanza dall'annullamento per prescrizione del capo 5). Per effetto della mancata completa soccombenza, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 8, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale sui reati tributari; applicata nel capo 5). La Corte ha valutato la prescrizione del reato alla luce degli atti interruttivi e delle cause di sospensione, rilevando l'estinzione del reato in sede di cassazione.
art. 17, co. 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (come introdotto dalla conversione del d.l. n. 138/2011)
Norma invocata dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale con riferimento all'allungamento dei termini di prescrizione; la Corte non ha esaminato la questione per difetto di rilevanza dopo la declaratoria di estinzione del reato.
art. 129, co. 2, c.p.p.
Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (anche la prescrizione) applicabile anche in Cassazione; tuttavia il proscioglimento di merito ex art. 129 co.2 può essere pronunciato solo se dagli atti risulta in modo evidente l'innocenza dell'imputato, senza possibilità di nuovi accertamenti.
art. 2639 c.c.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ricorda che la qualificazione si fonda sull'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'organo di gestione e che detta qualifica comporta l'assunzione degli obblighi (anche penali) tipici dell'amministratore di diritto.
artt. 216 e 223 l. fall.
Norme penali fallimentari richiamate: i destinatari della responsabilità per bancarotta vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate e non sulle sole qualifiche formali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Riferita alla doglianza di mancanza di motivazione; la Corte ribadisce che non è necessario che il giudice risponda punto per punto a ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva mostra di avere valutato i fatti decisivi.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e art. 29 c.p.
Pene accessorie connesse al reato tributario del capo 5), eliminate insieme alla pena principale in conseguenza dell'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- In sede di cassazione la prescrizione rilevabile d'ufficio deve essere dichiarata: se il reato è estinto la Cassazione annulla la condanna limitatamente al capo estinto e elimina le pene relative, salvo che dagli atti non emerga in modo evidente l'innocenza per adottare una formula di proscioglimento nel merito.
- La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi di fatto concreti: esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, ruolo di 'intraneus', rapporti organizzativi e benefici diretti dalle condotte societarie. Non rileva solo la titolarità formale.
- Elementi isolati favorevoli al difensore (es. sentenze di assoluzione per reati diversi, dichiarazioni contraddittorie di terzi) possono essere valutati ma, se la motivazione complessiva del giudice di merito è logica e congrua, la loro omissione specifica non comporta automaticamente vizio di motivazione in cassazione.
- La prova di una singola operazione distrattiva può sufficiente a configurare la posizione di amministratore di fatto quando essa risulti ideata per attuare un disegno fraudolento volto a deprezzare o smantellare l'azienda (es. cessione del ramo d'azienda senza corrispettivo).
- Le questioni di legittimità costituzionale possono essere dichiarate inammissibili o irrilevanti se sopravvenienze processuali (es. estinzione del reato) ne cancellano la rilevanza nel procedimento in corso.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui fatti è limitato: i giudizi di fatto delle corti di merito sono sindacabili solo per vizi logico-giuridici evidenti o nei casi di 'doppia conforme' con macroscopico travisamento delle prove.
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