Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) difetto di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato, al nesso causale tra la condotta omissiva e il fallimento e all'elemento soggettivo; mancata spiegazione della relazione giuridica delle operazioni contestate con l'art. 223 legge fallimentare; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova del dolo e del nesso causale, in particolare sull'accumulazione del debito previdenziale e tributario e sull'incapacità della società di far fronte alle obbligazioni; (3) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, con particolare riferimento al largo arco temporale tra le omissioni (dal 2004) e il fallimento (2014), che renderebbe non prevedibile la causalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado (doppia conforme) e ha ritenuto corretta la qualificazione del protratto, esteso e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali come "operazione dolosa" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., essendo tale condotta idonea ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione debitoria della società e a rendere prevedibile il dissesto. Ha altresì affermato che il nesso causale sussisteva perché i debiti fiscali e contributivi non erano estinti e avevano continuato ad aumentare incidendo sul passivo fallimentare, e che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (accettazione del rischio del dissesto). Confermata la condanna pronunciata in appello (pena della reclusione rideterminata in anni due e mesi quattro e pena accessoria nella stessa misura della pena principale) e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267)
Le "operazioni dolose" comprendono anche condotte omissive sistematiche (es. mancato versamento di imposte e contributi) che, per la loro estensione e sistematicità, sono intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria dell'impresa e possono cagionare o rendere prevedibile il dissesto. Il reato può realizzarsi con dolo diretto (volontà specifica del fallimento) o con dolo generico/operazioni dolose (consapevolezza e accettazione del rischio che il dissesto si verifichi).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. penale
In presenza di 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado convergenti) la decisione d'appello può essere motivata per relationem richiamando la motivazione del primo grado; la Corte di cassazione valuta la congruità della motivazione complessiva e non richiede che l'appello riesamini dettagliatamente ogni singola deduzione già esaminata dal primo giudice.
Massime di principio
- Le "operazioni dolose" ai fini dell'art. 223(2)n.2 possono consistere anche in omissioni protratte e sistematiche (es. mancato versamento di imposte e contributi) se tali omissioni aumentano ingiustificatamente l'esposizione debitoria e rendono prevedibile il dissesto.
- Il nesso causale tra condotta e fallimento può essere riconosciuto anche se i debiti originano in anni anteriori, purché non siano stati estinti e la loro progressiva crescita abbia inciso sul passivo determinante del fallimento.
- L'elemento soggettivo richiesto per le "operazioni dolose" è il dolo generico: sufficiente la consapevolezza di compiere atti od omissioni pericolosi per la salute finanziaria della società e l'accettazione del rischio che ciò provochi il dissesto.
- In caso di decisioni conformi tra primo e secondo grado, la motivazione d'appello può integrare per relationem la motivazione di primo grado; in cassazione si valuta la motivazione nel suo insieme e la presenza di valide alternative argomentative.
- Per difendersi efficacemente, occorre dimostrare che gli inadempimenti non erano sistematici o che esistevano cause alternative e decisive del dissesto, oppure che i debiti contestati erano stati estinti o non incisivi sul passivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2024 del 02/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →