Cassazione Penale, Sentenza n. 32694/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del GUP di Lecce del 18/01/2023 per vari motivi: Malorgio ha denunciato vizio di motivazione generico che avrebbe impedito la comprensione dei "termini di giudizio"; Mero ha censurato la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice abbia applicato sia la pena base sia un aumento per continuazione senza adeguata motivazione; Morrone ha lamentato la violazione degli artt. 20‑bis c.p. e 545‑bis c.p.p. per non aver ottenuto la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità e l'omessa attivazione della procedura prevista dall'art. 545‑bis; Salamina ha proposto due ricorsi, uno per la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. e l'altro per insufficiente motivazione circa gli elementi di prova e il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. (limitazioni del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento rese dopo il 3/8/2017). In particolare: il ricorso di Malorgio è stato ritenuto assolutamente generico e attinente a profili non consentiti dall'art. 448; quello di Mero censurava motivazione sul trattamento sanzionatorio pur ricadendo in profili esclusi dall'art. 448; il ricorso di Morrone è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 545‑bis e la relativa procedura di sostituzione si applicano al patteggiamento solo quando l'accordo delle parti abbia espressamente riguardato anche la sostituzione della pena; i ricorsi di Salamina sono inammissibili perché le censure non rientrano nei motivi ammessi e, comunque, nella sentenza vi è richiamo a fonti probatorie (intercettazioni e informativa) a supporto della decisione. Sono state altresì condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
Norma che disciplina il giudizio per patteggiamento; utilizzata per richiamare la natura della sentenza impugnata e la procedura applicata dal GUP
ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3/8/2017 ai soli profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all'errata qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le censure dei ricorrenti non rientrando in tali profili sono state dichiarate inammissibili
art. 545 bis cod. proc. pen.
Regola la procedura per la valutazione del giudice sulla sostituzione della pena detentiva con pene alternative; la Corte ha chiarito che, nel patteggiamento, tale disciplina si applica "in quanto compatibile" ma opera pienamente solo quando l'accordo delle parti riguarda espressamente la sostituzione della pena
Norma penale citata dal ricorrente per chiedere la pena sostitutiva (l'indicazione è stata esaminata ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale applicazione richieda condizioni procedurali non presenti nel caso di patteggiamento senza accordo sulla sostituzione)
Norma che prevede il proscioglimento nel giudizio immediato quando risultino gravi indizi di non colpevolezza; le censure fondate sul mancato proscioglimento ex art. 129 non rientrano tra i motivi ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 comma 2‑bis
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
art. 53 della legge n. 689 del 1981
Elenca le sanzioni sostitutive della pena detentiva (es. lavoro di pubblica utilità); la Corte ha ricordato che la sostituzione nel patteggiamento è possibile solo se concordata dalle parti
Ha introdotto modifiche procedurali (tra cui l'art. 545‑bis) e ha limitato il sindacato sulle sentenze di patteggiamento; la Corte ne ha richiamato la portata limitativa del giudizio di legittimità
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309/90
Normativa sugli stupefacenti citata nei capi di imputazione; utilizzata per qualificare penalmente i fatti contestati
Dispositivo richiamato per l'obbligo di versamento in Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in base a questa norma
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come principio di carattere generale nel valutare la responsabilità dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità e nella quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento rese dopo il 3/8/2017 sono sindacabili in Cassazione solo per i limiti tassativi indicati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure generiche sulla motivazione non sono ammissibili
- Se si contesta il trattamento sanzionatorio di un patteggiamento (es. applicazione di aumenti per continuazione), occorre in primo luogo verificare se la questione rientri nei motivi ammessi dall'art. 448: in assenza di ciò il ricorso sarà inammissibile
- La procedura prevista dall'art. 545‑bis c.p.p. per la sostituzione della pena si applica al patteggiamento solo quando l'accordo delle parti comprende espressamente la sostituzione della pena; il giudice non è obbligato ad attivare la procedura se la sostituzione non è oggetto dell'accordo
- Le doglianze sulla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. o su valutazioni probatorie nel contesto di un patteggiamento difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione se non sono inquadrate in uno dei motivi tassativi di cui all'art. 448
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente generico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale valutare preliminarmente la rilevanza del motivo alla luce delle limitazioni normative
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