Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2016 con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Acilia, via Giordano Bruno Ferrari n. 25, sostenendo che l'atto fosse privo di una motivazione rigorosa, chiara, completa, specifica e razionale. In appello era stata confermata la legittimità del riclassamento, ritenuto fondato su metodologia estimativa-comparativa, con individuazione di porzioni di fabbricato analoghe, qualificazione dell'immobile come ufficio a seguito di sopralluogo e sufficiente indicazione degli elementi essenziali della pretesa. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, assumendo di non essere stata posta in condizione di controllare e contestare la sussistenza dei presupposti del nuovo classamento e la determinazione della rendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per gli immobili della categoria ordinaria, il classamento si fonda su stima comparativa delle caratteristiche intrinseche, estrinseche e della ubicazione del bene, mentre la stima diretta con sopralluogo è richiesta per gli immobili a destinazione speciale; ha inoltre ribadito che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum. La CTR si era attenuta a tali principi valorizzando la metodologia comparativa usata dall'Ufficio, i beni comparabili richiamati e il sopralluogo che aveva confermato la destinazione a ufficio. La Corte ha anche osservato che le ulteriori doglianze miravano in sostanza a rimettere in discussione il merito e risultavano carenti di autosufficienza per mancata indicazione/allegazione della documentazione tecnica. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia con controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie già apprezzate dai giudici di merito.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale degli immobili della categoria ordinaria il metodo ordinario è la stima comparativa, basata su caratteristiche intrinseche, estrinseche e ubicazione, mentre la stima diretta con sopralluogo è necessaria solo per gli immobili a destinazione speciale.
- L'avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente quando indica la metodologia di determinazione del classamento e della rendita e consente al contribuente di comprendere la pretesa e di contestarla nel merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, specialmente se il ricorso non rispetta l'onere di autosufficienza quanto alla documentazione tecnica richiamata.
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