Parere n. 995/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Società Basiglio Milano 3 Calcio S.r.l., contro il Comune di Basiglio, avverso l’annullamento della determina dirigenziale n. 400 del 17/11/2021 avente ad oggetto decadenza della concessione gestione e utilizzo impianto sportivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale n. 400 del 17 novembre 2021, recante decadenza dalla concessione e risoluzione della convenzione per la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo comunale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società concessionaria ha impugnato con ricorso straordinario la determinazione comunale che ha dichiarato la decadenza dalla concessione e risolto la convenzione di gestione dell’impianto sportivo, deducendo, tra l’altro, l’applicabilità della proroga prevista dall’art. 10-ter del d.l. 73/2021, l’insussistenza di un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., l’incidenza delle misure emergenziali COVID-19 sui ritardi manutentivi, la violazione delle clausole convenzionali relative agli interventi manutentivi, agli atti vandalici e alle penali, nonché un’integrazione postuma della motivazione. Il Comune ha sostenuto la gravità e la protrazione degli inadempimenti, il mancato assolvimento degli obblighi di custodia, manutenzione e vigilanza e l’inapplicabilità della proroga normativa. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato riguarda il riparto di giurisdizione, in relazione alla natura della controversia sulla risoluzione per inadempimento di una convenzione di gestione di un impianto sportivo comunale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale è qualificabile come concessione di servizi, ma tale qualificazione non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa sulla controversia. Applicando il criterio dello "spartiacque", la giurisdizione amministrativa riguarda la fase pubblicistica anteriore alla stipula, mentre le controversie relative all’adempimento o all’inadempimento delle obbligazioni sorte dalla convenzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto espressive di un rapporto paritetico. La determinazione dirigenziale impugnata, pur formalmente adottata come atto amministrativo, è stata considerata mera manifestazione di un diritto potestativo contrattuale e non esercizio di un potere autoritativo. Le questioni sulla gravità dell’inadempimento, sulla normativa emergenziale, sulla proroga prevista dall’art. 10-ter del d.l. 73/2021 e sull’interpretazione delle clausole convenzionali devono quindi essere esaminate dal giudice ordinario secondo le norme civilistiche e le pattuizioni contrattuali. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini di legge.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia riguarda esclusivamente la fase esecutiva della concessione e la risoluzione della convenzione per presunti inadempimenti manutentivi, di custodia e vigilanza. Le relative questioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Natura della determinazione di risoluzione
La determinazione dirigenziale che dichiara la decadenza e dispone la risoluzione non costituisce, per il profilo controverso, esercizio di un potere autoritativo, ma manifestazione di un diritto potestativo contrattuale nell’ambito di un rapporto paritetico.
Questioni sull’inadempimento e sulla proroga
Le questioni relative alla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., all’applicabilità dell’art. 10-ter del d.l. 73/2021, agli effetti della normativa emergenziale COVID-19 e all’interpretazione delle clausole della convenzione devono essere decise dal giudice ordinario.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è il rimedio utilizzato dalla società contro la determinazione comunale; il parere conclude per la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La società ne ha invocato l’applicazione per sostenere la proroga della concessione degli impianti sportivi, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che la relativa questione attenga all’esecuzione del rapporto contrattuale e debba essere esaminata dal giudice ordinario.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è qualificata come questione civilistica concernente l’esecuzione della convenzione, estranea alla giurisdizione amministrativa nel caso esaminato.
Le controversie sulla risoluzione per inadempimento della convenzione devono essere decise dal giudice ordinario mediante applicazione della disciplina civilistica della risoluzione contrattuale.
La società lo ha richiamato in relazione agli obblighi di custodia e diligenza, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.
La società lo ha invocato in relazione all’obbligo di correttezza nell’esecuzione della convenzione; anche tale questione è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria.
La società ne ha dedotto l’applicabilità ai ritardi manutentivi connessi alle misure di contenimento, ma la questione è stata considerata attinente all’esecuzione contrattuale e non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nelle concessioni di beni o servizi, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase pubblicistica che precede e accompagna la formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione fino all’affidamento; dopo la stipula della convenzione, le controversie sull’adempimento e sull’inadempimento delle obbligazioni appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- La gestione di un impianto sportivo comunale finalizzata alla promozione dello sport costituisce concessione di servizi e non mera concessione di beni, ferma restando la necessità di applicare il criterio dello spartiacque per individuare la giurisdizione.
- La risoluzione per inadempimento di una convenzione concessoria, anche quando sia formalizzata mediante deliberazione o determinazione amministrativa, non implica di per sé esercizio di un potere autoritativo: l’atto può costituire mera manifestazione di un diritto potestativo contrattuale.
- Le questioni sull’interpretazione delle obbligazioni convenzionali, sulla gravità dell’inadempimento, sulle conseguenze della violazione contrattuale e sull’applicabilità di disposizioni normative incidenti sull’esecuzione del rapporto devono essere sottoposte al giudice ordinario quando non sia contestato l’esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando la controversia riguardi concessioni di servizi o concessioni di lavori pubblici e comprenda contestazioni reciproche degli inadempimenti e domande risarcitorie, purché la lite resti collocata nella fase esecutiva e nel rapporto paritetico tra le parti.
Ricorso sulla risoluzione della concessione di un impianto sportivo comunale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società sportiva dilettantistica contro il Comune di Basiglio, avverso la determinazione dirigenziale n. 400 del 17 novembre 2021, con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione e risolto la convenzione per la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo comunale.
Premesse e vicenda amministrativa
La convenzione, stipulata nel 2013 e di durata novennale, poneva a carico della società obblighi di custodia, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, oltre all’obbligo di consentire i controlli comunali.
A seguito di sopralluoghi effettuati nel 2021, il Comune ha contestato numerose carenze manutentive e ha invitato la concessionaria a intervenire. Dopo una diffida e messa in mora e un ulteriore sopralluogo, il Comune ha rilevato il mancato adempimento degli obblighi e il peggioramento dello stato dell’impianto. È stato quindi avviato il procedimento di risoluzione, al quale la società non ha presentato osservazioni nel termine assegnato. La determinazione di decadenza e risoluzione è stata seguita da un’ordinanza di rilascio e dallo sgombero forzato dell’impianto.
Censure della società
La ricorrente ha sostenuto:
- l’applicabilità dell’art. 10-ter del d.l. 73/2021, ritenendo la convenzione in attesa di rinnovo o comunque in scadenza ai fini della proroga normativa;
- l’insussistenza di un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.;
- l’incidenza delle misure emergenziali COVID-19 sui ritardi manutentivi;
- la necessità di applicare, per gli inadempimenti lievi, la penale prevista dalla convenzione anziché la risoluzione;
- l’obbligo del Comune di intervenire direttamente sulle manutenzioni, addebitandone i costi alla concessionaria o compensandoli con il deposito cauzionale;
- la riconducibilità delle carenze agli atti vandalici e la conseguente limitazione degli obblighi della società alla diligenza del buon padre di famiglia;
- la violazione dell’obbligo di correttezza e la mancata attivazione della procedura convenzionale relativa agli interventi conseguenti agli atti vandalici;
- l’integrazione postuma della motivazione da parte del Comune.
Posizione del Comune
Il Comune ha contestato l’applicabilità della proroga prevista dall’art. 10-ter del d.l. 73/2021, osservando che la convenzione scadeva il 14 gennaio 2022 e non era stata avviata alcuna procedura di rinnovo.
Ha inoltre dedotto che le carenze riguardavano elementi essenziali dell’impianto e impedivano la fruizione regolare e sicura del servizio. Le omissioni manutentive sarebbero state protratte nonostante la diffida e non sarebbero state giustificate dalle misure emergenziali, che nel periodo considerato non impedivano lo svolgimento degli interventi. Il Comune ha escluso che le carenze potessero essere ricondotte, in modo sufficiente, ad atti vandalici e ha sottolineato il mancato assolvimento degli obblighi di custodia e controllo.
Qualificazione del rapporto
Il Consiglio di Stato ha qualificato l’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale come concessione di servizi, in quanto diretto alla promozione dello sport e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Tale qualificazione comporta l’applicabilità della disciplina dei contratti pubblici, ma non è decisiva, da sola, per stabilire il giudice munito di giurisdizione.
Criterio di riparto della giurisdizione
Il parere applica il criterio dello "spartiacque" elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La giurisdizione amministrativa si estende alla fase pubblicistica che precede e accompagna la formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione e si conclude con l’aggiudicazione o l’affidamento.
Con la stipula della convenzione, il rapporto entra invece nella fase privatistica, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti. Le controversie sull’adempimento o sull’inadempimento delle obbligazioni convenzionali, sulle conseguenze risarcitorie e sulla risoluzione del contratto appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria, salvo che la pubblica amministrazione eserciti specifici poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
Il parere richiama, in particolare, Cass., sez. un., ord. 30 luglio 2021, n. 21971; Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453; e Cass., sez. un., ord. 1° dicembre 2022, n. 35447. Secondo tale orientamento, la giurisdizione ordinaria sussiste anche per le concessioni di lavori pubblici o di servizi, quando la controversia riguardi condotte e obbligazioni collocate nella fase esecutiva del rapporto.
Applicazione al caso concreto
La controversia non riguarda la legittimità della procedura di affidamento, ma esclusivamente la risoluzione della convenzione per presunti inadempimenti relativi a manutenzione, custodia e vigilanza dell’impianto.
La determinazione dirigenziale impugnata, pur avendo forma amministrativa, è stata considerata manifestazione di un diritto potestativo contrattuale e non esercizio di un potere autoritativo. Di conseguenza, tutte le questioni sollevate dalla società — inclusa la gravità dell’inadempimento, l’applicabilità della normativa emergenziale, la proroga prevista dall’art. 10-ter del d.l. 73/2021 e l’interpretazione delle clausole convenzionali — devono essere esaminate dal giudice ordinario alla luce degli artt. 1453 e seguenti del codice civile e della convenzione.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nei termini di legge.
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