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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27834/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La lite nasce da un vecchio decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti di un'impresa appaltatrice. Nel giudizio di opposizione, il giudice istruttore concesse la provvisoria esecuzione del decreto pur escludendo il fumus boni iuris e subordinò tale provvisoria esecuzione al deposito di una cauzione; la garanzia poi risultò fittizia, perché prestata da soggetto non qualificabile come banca o assicurazione. L'impresa, che aveva pagato la somma ingiunta, non riuscì poi a recuperarla a seguito del fallimento della controparte e del garante. Nel successivo giudizio ex L. n. 117/1988 convenne la Presidenza del Consiglio per responsabilità dei magistrati: dedusse l'errore grave del giudice istruttore nella concessione della provvisoria esecuzione e quello del Presidente del Tribunale nel rilascio della formula esecutiva. Dopo due precedenti fasi di merito e due interventi della Cassazione, il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato la domanda, ritenendo che il danno da mancato recupero fosse causalmente riconducibile solo alla frode della società creditrice e della falsa garante, non all'errore giudiziario. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 384 e 648 c.p.c., 41 c.p. e 2055 c.c., oltre a nullità della sentenza, sostenendo che il giudice di rinvio aveva eluso il dictum della precedente Cassazione e aveva erroneamente separato causalità materiale e conseguenze risarcibili; con il secondo motivo ha contestato anche il richiamo alla prevedibilità del danno, affermando che in tema di responsabilità extracontrattuale il danno non deve essere prevedibile e che, comunque, ciò non vale in presenza di colpa grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato il principio di diritto già fissato nella precedente decisione di legittimità, perché aveva di fatto escluso la rilevanza causale dell'errore grave del giudice istruttore e aveva attribuito efficacia assorbente alla sola condotta fraudolenta della società creditrice. La Cassazione ha ribadito che, sul piano della causalità materiale, la condotta colposa del magistrato e quella dolosa del terzo garante concorrono entrambe alla produzione dell'evento; la diversa incidenza delle condotte va eventualmente valutata solo sul piano della causalità giuridica, cioè della delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili e del riparto quantitativo del danno. Ha inoltre precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, non opera il limite del danno prevedibile e che può rilevare anche il concorso di colpa della stessa danneggiata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, per nuova liquidazione del danno e nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.c.

    la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiede la valutazione del fumus boni iuris; l'erronea concessione in assenza di tale presupposto integra condotta colposa del magistrato

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può eluderlo rimettendo in discussione questioni già definite

  • art. 41 c.p.

    in presenza di più condotte causali, le cause preesistenti o concorrenti non vengono meno se la causa sopravvenuta non è autonoma, eccezionale e atipica; la regola è richiamata per la causalità materiale

  • art. 2055 c.c.

    se più condotte concorrono efficientemente a produrre il danno, opera la responsabilità solidale verso il danneggiato; la diversa incidenza può rilevare solo nei rapporti interni o nella quantificazione

  • art. 1223 c.c.

    la causalità giuridica serve a selezionare le conseguenze dannose immediate e dirette risarcibili, distinguendole dall'accertamento del nesso causale materiale

  • art. 1225 c.c.

    non limita la responsabilità extracontrattuale del magistrato, poiché il criterio della prevedibilità del danno è proprio della responsabilità contrattuale

  • art. 2056 c.c.

    rinvia, nella responsabilità aquiliana, ai criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. per la liquidazione del danno

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    può essere valutato anche d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato nella produzione o nell'aggravamento del danno

  • art. 1936 c.c.

    la fideiussione è titolo contrattuale tra creditore e garante; l'inadempimento della garanzia appartiene al piano contrattuale

  • L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, lett. a)

    viene richiamata per qualificare come gravemente colposa la condotta del magistrato nell'adozione del provvedimento illegittimo

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità civile, quando il danno derivi da una pluralità di condotte indipendenti, l'accertamento causale va compiuto distinguendo tra causalità materiale e causalità giuridica: la prima riguarda il concorso delle condotte nella produzione dell'evento, la seconda la selezione delle sole conseguenze risarcibili.
  • La condotta dolosa di un terzo non interrompe automaticamente il nesso causale con la condotta colposa antecedente; tale interruzione si verifica solo se la sopravvenienza sia autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto.
  • Il giudice di rinvio non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione, né può riformulare in termini diversi una questione già definita sotto il profilo della rilevanza causale della condotta accertata.
  • Nella responsabilità aquiliana non opera il limite del danno prevedibile proprio dell'art. 1225 c.c.; la prevedibilità non può essere utilizzata per escludere il risarcimento del danno da illecito del magistrato.
  • In presenza di concorso tra condotta del magistrato e fatto fraudolento del terzo, il giudice deve valutare l'incidenza di entrambe le condotte sulla quantificazione del danno e può considerare anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato.
  • La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. mira a rafforzare la tutela del danneggiato: quando più fatti illeciti concorrono efficientemente al medesimo danno, ciascun autore può rispondere verso il danneggiato, restando poi il riparto interno delle responsabilità sul piano dei rapporti tra condebitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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