Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto davanti al Tribunale due società del gruppo ATAC chiedendo: la declaratoria di nullità del contratto di formazione e lavoro e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; il riconoscimento dell’inquadramento superiore per due periodi, in particolare dal 4 novembre 2002 a marzo 2003 nell’area professionale 3 e dall’1 aprile 2003 nell’area professionale 1, profilo responsabile (Professional), parametro 230; la condanna al pagamento delle differenze retributive, dei premi connessi e del risarcimento del danno per omissione contributiva. Sosteneva di non aver ricevuto il progetto formativo né adeguata formazione e di avere poi svolto, soprattutto dal 1 aprile 2003, attività con autonomia e responsabilità riconducibili al profilo superiore. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore dal 1 ottobre 2006 e aveva condannato le società al pagamento delle differenze retributive e dei contributi; la Corte d’appello, invece, aveva integralmente riformato la decisione respingendo la domanda. In cassazione il lavoratore ha dedotto, tra l’altro, l’omessa considerazione del giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale non impugnata dalla società interessata, l’erronea esclusione del superiore inquadramento ai sensi dell’art. 18 dell’allegato A al r.d. n. 148/1931, l’erronea interpretazione del CCNL autoferrotranvieri, l’ultrapetizione per avere la Corte territoriale negato la prova di mansioni di un profilo diverso da quello domandato e l’errore nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il settimo motivo di ricorso; ha accolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo nei limiti indicati; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto decisivo l’errore della Corte territoriale nel non rilevare il giudicato formatosi sulla statuizione non impugnata dalla società originariamente soccombente e nell’avere valutato la domanda di inquadramento superiore alla luce del profilo di capo unità organizzativa, diverso da quello effettivamente richiesto (professional, parametro 230).
Norme richiamate
La censura relativa all’omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo; la mancata decisione su una questione rilevabile d’ufficio integra vizio ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove offerte.
Il ricorso per cassazione deve denunciare correttamente il vizio: la mancata pronuncia va fatta valere come error in procedendo; l’erronea valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c.
La Corte richiama la non applicabilità della promozione automatica in presenza della disciplina speciale del rapporto autoferrotranviario.
art. 18 All. A al r.d. n. 148/1931
Per il personale autoferrotranviario, la pluriennale copertura di mansioni superiori costituisce elemento presuntivo della vacanza del posto, dell’assenza di una riserva datoriale al concorso e dell’idoneità del dipendente, potendo giustificare il riconoscimento dell’inquadramento superiore.
r.d. n. 148 del 1931
È richiamato come fonte della disciplina speciale del rapporto di lavoro autoferrotranviario.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia del giudice di appello su una questione decisiva, anche se rilevabile d’ufficio, integra un vizio di attività censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., e non già come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- Nel rapporto di lavoro autoferrotranviario, la disciplina speciale dell’art. 18 dell’allegato A al r.d. n. 148/1931 non esclude che la protratta assegnazione a mansioni superiori possa fondare il diritto al superiore inquadramento, quale indice presuntivo della vacanza del posto e dell’idoneità del lavoratore.
- Il giudice di merito, nel valutare una domanda di mansioni superiori, deve confrontarsi con il profilo professionale effettivamente rivendicato; è errore decisivo parametrare la prova a un profilo diverso e non oggetto di domanda.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la sola valutazione del materiale probatorio: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura.
- Se una statuizione di primo grado non viene impugnata dalla parte soccombente ed il termine per impugnare è decorso, il relativo accertamento può passare in giudicato e il giudice d’appello deve rilevarlo d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti.
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