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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18987/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda cinque avvisi di accertamento TARSU emessi per gli anni 2008-2012 nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Comune e rigettato quello della società, ritenendo che l’accertamento delle superfici tassabili fosse stato legittimamente effettuato in via presuntiva perché la contribuente non aveva consentito l’accesso ai luoghi, e che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare quali superfici fossero esenti perché destinate alla produzione di rifiuti speciali o a rifiuti assimilati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere probatorio sull’estensione effettiva delle superfici tassabili gravasse sul Comune e che la CTR avesse erroneamente svalutato la documentazione prodotta, senza eventualmente disporre CTU; 2) violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, assumendo di avere dimostrato sia le aree di produzione di rifiuti speciali sia il loro autosmaltimento a proprie spese, con diritto all’esenzione almeno per la superficie destinata ad officina; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, e del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sul motivo relativo al regime sanzionatorio, in particolare sulla sanzione per omessa dichiarazione applicabile solo alla prima annualità e sul cumulo giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di appello; ha inoltre ribadito che l’esenzione TARSU per aree dove si producono rifiuti speciali spetta solo se il contribuente prova sia la produzione di tali rifiuti sia il loro smaltimento a proprie spese. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: quanto al cumulo giuridico, la questione risultava già esaminata dal primo giudice e non necessitava di ulteriore pronuncia; quanto alla sanzione per omessa o infedele dichiarazione TARSU, la Corte ha confermato il principio per cui l’obbligo dichiarativo si rinnova annualmente e la sanzione si applica anche per gli anni successivi al primo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    L’esenzione o riduzione TARSU per aree occupate o detenute è riconoscibile solo se il contribuente prova che in quelle aree si formano rifiuti speciali e che il loro smaltimento è effettuato a proprie spese.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il diritto all’esenzione grava sul contribuente che la invoca, trattandosi di fatto impeditivo o eccezione alla regola generale dell’imposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere in base alle prove offerte dalle parti; nel caso concreto la Corte ha escluso che la CTR avesse violato questa regola.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione del cumulo giuridico risultava già esaminata e riconosciuta dal primo giudice.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5

    La Corte ha richiamato la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni, ma ha escluso che nel caso concreto fosse stata omessa una decisione utile su tale profilo.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 76

    In tema di TARSU, la sanzione per omessa o infedele dichiarazione si applica anche per gli anni successivi al primo, poiché l’obbligo dichiarativo si rinnova annualmente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il sindacato di legittimità sul merito degli accertamenti di fatto è ulteriormente limitato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombente è tenuta, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione o riduzione dal tributo per aree in cui si producono rifiuti speciali è una deroga alla regola generale di tassazione e deve essere provata dal contribuente che la invoca, dimostrando sia la concreta produzione dei rifiuti speciali sia il loro smaltimento a proprie spese.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Quando è configurabile una doppia conforme, il sindacato della Corte di cassazione sugli accertamenti di fatto è ulteriormente ristretto e non può risolversi in una mera riproposizione di tesi già disattese nei gradi di merito.
  • In materia TARSU, l’obbligo di dichiarazione infedele o omessa si rinnova annualmente perché a ogni anno corrisponde una distinta obbligazione tributaria; perciò la sanzione può colpire anche le annualità successive alla prima omissione.
  • La denuncia di omessa pronuncia non è fondata se la questione risulta già decisa o assorbita nel precedente grado di giudizio e non richiede un autonomo esame da parte del giudice d’appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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