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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14024/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per associazione a delinquere transnazionale finalizzata all'importazione illecita di carburante spacciato per olio lubrificante. Le censure principali hanno riguardato: incompetenza territoriale (sede dell'operatività del sodalizio), incompatibilità del collegio per aver conosciuto atti riferiti a procedimenti abbreviati, rifiuto dell'esame di coimputati e dell'imputato (per ragioni connesse a spostamenti e pandemia), illegittima utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato Morroni ai sensi dell'art.500 c.4 c.p.p., vizio di motivazione sulla qualificazione della partecipazione e sull'esistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza di far parte del sodalizio), errori nella quantificazione del profitto ai fini della confisca per equivalente, diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e dedotta intervenuta prescrizione del reato associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte fondati e in parte infondati. Ha confermato che la competenza territoriale era correttamente attribuita a Roma (operatività e punti di stoccaggio nella capitale) e ha rigettato molte censure procedurali (incompatibilità del collegio, ammissibilità combinata di un procedimento abbreviato e uno ordinario, questioni generiche non specificate). Ha però rilevato due rilievi decisivi: 1) la quantificazione del profitto oggetto di confisca nei confronti di Francesco Tedesco era carente e la confisca è stata annullata con rinvio perché la Corte d'appello deve motivare correttamente l'ammontare del profitto e la natura della confisca (diretta o per equivalente), escludendo la confisca per equivalente rispetto al profitto relativo a reato ormai prescritto; 2) è intervenuta la prescrizione del reato associativo (termine calcolato sul compimento dell'ultima azione contestata) con conseguente annullamento senza rinvio della condanna per il capo A) per tutti e tre gli imputati, anche perché sulle posizioni di Diaconu e Tulbure erano emerse carenze motivazionali rilevanti che non rendevano manifestamente infondati i loro capi di doglianza. Pertanto: condanna per associazione a delinquere dichiarata estinta per prescrizione; confisca nei confronti di Tedesco annullata e rinviata per nuova valutazione; le altre censure in gran parte respinte per infondatezza o genericità.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La possibile incompatibilità del giudice va eccepita con la ricusazione; se non tempestivamente dedotta o se il giudice non si astiene, la questione non può essere fatta valere in Cassazione come vizio idoneo a dichiarare la nullità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità per incompatibilità del giudice non può essere invocata in sede di impugnazione ordinaria se non è stato utilizzato il rimedio incidentale della ricusazione.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    La lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in indagine è ammessa solo se sussistono le condizioni previste dall'articolo; la parte che contesta l'uso deve specificare il ruolo decisivo di tali dichiarazioni per superare la prova di resistenza.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La qualificazione dell'appartenenza associativa richiede valutazione motivata dell'elemento soggettivo e dell'organizzazione; la Cassazione non riesamina fatti ma verifica la correttezza della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 240 e 240-bis cod. pen.

    Riferite in relazione alla confisca; la Corte ha evidenziato l'insufficiente qualificazione giuridica e la mancata concreta quantificazione del profitto che ha reso viziata la misura confiscatoria.

  • art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146

    Norma che prevede la confisca obbligatoria per reati transnazionali; la Corte ha richiamato tale norma ma ha comunque imposto una valutazione dettagliata sulla natura (diretta o per equivalente) e la quantificazione del profitto.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    La disposizione, come interpretata dalle Sezioni unite, non può essere applicata retroattivamente per mantenere la confisca per equivalente rispetto a reati commessi prima della sua entrata in vigore; dunque la confisca per equivalente non può essere mantenuta per reati ormai prescritti e anteriori alla norma.

  • art. 61-bis cod. pen. (precedentemente art.4 D.L. 146/2006)

    L'aggravante della transnazionalità si applica solo se un gruppo criminale transnazionale, distinto dall'associazione, ha dato un apporto causale. Non si applica quando il gruppo transnazionale coincida strutturalmente con la medesima associazione per delinquere.

  • art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola residuale per determinare la competenza territoriale quando non è possibile applicare i criteri ordinari; la Corte ha ribadito che per i reati associativi la competenza è nel luogo della base organizzativa/di direzione.

Massime di principio

  • Per i reati associativi la competenza territoriale si radica sul luogo in cui è sita la base operativa e di direzione della struttura criminale, non necessariamente nel luogo in cui si consumano i singoli reati-fine.
  • L'incompatibilità del giudice è rimedio incidentale: deve essere tempestivamente dedotta con ricusazione o dichiarata dal giudice; se non è utilizzata resta improcedibile in sede di impugnazione ordinaria.
  • La trattazione congiunta di procedimenti in riti diversi (abbreviato e ordinario) davanti allo stesso collegio è ammessa purché, nella decisione, si rispettino e distinguano i diversi regimi probatori; tale situazione non determina automaticamente nullità.
  • Le doglianze processuali generiche (senza indicazione di quale prova sarebbe stata decisiva e del concreto pregiudizio subito) sono inammissibili in Cassazione: occorre dimostrare il nesso causale tra vizio procedurale e pregiudizio alla decisione.
  • La confisca per equivalente richiede una quantificazione motivata e distinta del profitto; se il reato è prescritto e i fatti sono anteriori all'entrata in vigore delle norme che estendono la confiscabilità, la confisca per equivalente può essere esclusa.
  • L'aggravante per transnazionalità non si applica automaticamente all'associazione per delinquere: è necessaria una distinzione soggettiva tra il gruppo transnazionale che fornisce l'apporto e l'associazione nazionalmente costituita.

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