Cassazione Penale, Ordinanza n. 14383/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel corso di un procedimento esecutivo, il difensore dell'interessato aveva chiesto il dissequestro di tutti i beni e dei conti correnti, con particolare riferimento a una polizza/fondo pensione integrativo intestato al ricorrente. Il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 262, comma 4, e 323, comma 1, c.p.p. nonché all'art. 150, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il mancato dissequestro fosse illegittimo alla luce dell'intervenuto proscioglimento dell'interessato dal reato a lui ascritto, estinto per prescrizione con sentenza divenuta definitiva, e che a tale definitività dovesse conseguire la restituzione dei beni in sequestro. Il Pubblico ministero ha chiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e la trasmissione degli atti al Tribunale.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza sulla restituzione del bene sequestrato, ma ha ritenuto che il rimedio corretto non fosse il ricorso per cassazione bensì l'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione. In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, ha quindi qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Disciplina la decisione sulla restituzione delle cose sequestrate in sede esecutiva; il provvedimento va adottato secondo il rito speciale richiamato dalla norma.
Prevede l'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato de plano; la Corte lo indica come rimedio corretto e riqualifica in tal senso il ricorso.
Consente la conversione dell'atto nel rimedio giuridicamente corretto quando quello scelto dalla parte sia erroneo.
Richiamato per distinguere il procedimento camerale partecipato dal provvedimento de plano e per affermare che l'eventuale mancato passaggio preliminare non determina nullità.
Esprime il principio di tassatività delle nullità, richiamato per escludere che l'irritualità del rito comporti nullità.
Richiamato per escludere la configurabilità di nullità di ordine generale nella fase preliminare de plano.
Citato solo per delimitare la sintesi del motivo di ricorso riportato dalla Corte.
Indicato dalla difesa tra le norme violate nel ricorso, in relazione al mancato dissequestro.
Indicato dalla difesa tra le norme violate nel ricorso, in relazione al mancato dissequestro.
art. 150, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dalla difesa quale base normativa per sostenere la restituzione del bene sequestrato a seguito dell'estinzione del reato.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di beni sequestrati, quando la legge prevede l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., il ricorso per cassazione proposto come rimedio diretto deve essere riqualificato nell'atto corretto, non dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e del favor impugnationis.
- L'erronea trattazione camerale partecipata di un procedimento che la legge prevede de plano non comporta di per sé nullità, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria, per il principio di tassatività delle nullità.
- Nella materia esecutiva, la parte non può essere privata, per il solo errore nel nomen iuris dell'impugnazione, della seconda valutazione di merito riservata al giudice dell'esecuzione quando l'ordinamento prevede un rimedio di opposizione specifico.
- La conversione del ricorso nel rimedio corretto è particolarmente opportuna quando le doglianze non sono solo di legittimità formale ma investono anche profili di merito, perché il giudice dell'esecuzione è il giudice dotato di cognizione piena sulle questioni dedotte.
- Il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista per la fase de plano non determina nullità processuale se la legge non la prevede espressamente e se le garanzie difensive sono invece assicurate nella successiva fase camerale.
- rami":["Processo penale"],"materie":["Impugnazioni","Sequestro"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Nullità processuale"] ,"reati_contestati":[],"esito_imputato":"non_determinabile"}}{}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}
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