Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato contestato resta ferma, non essendo intervenuto un annullamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 4 aprile 2023, con cui era stata affermata la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel merito, il ricorso censurava tale affermazione sostenendo, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che occorresse una diversa lettura delle fonti probatorie. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava soltanto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, ed era inoltre sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e motivate in modo corretto dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta contestata è stata ricondotta alla resistenza posta in essere con modalità tali da manifestare il chiaro proposito di impedire ai carabinieri il compimento di un atto d'ufficio; la fuga e l'andatura ad altissima velocità sono state valorizzate come elementi sintomatici dell'interdizione dell'azione dei militari.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata quale आधार per escludere l'esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di alternativa lettura delle prove, poiché il sindacato della Cassazione non si estende al riesame del compendio probatorio.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e logicamente adeguata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, possono assumere rilievo condotte concrete di fuga o di guida a velocità particolarmente elevata quando risultino finalizzate a impedire o ostacolare l'azione dei militari nell'espletamento di un atto d'ufficio.
- L'omessa contestazione o elevazione di una violazione amministrativa non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta, se dagli atti emerge comunque un fatto integrante il reato contestato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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