Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che la doglianza era già stata prospettata in appello ed era stata respinta dal giudice territoriale, il quale aveva rilevato la presenza di recidiva specifica come indice di pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza, ostativo al riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo meramente reiterativo di una censura già correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Il Collegio ha valorizzato il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sia stata riconosciuta la recidiva specifica, perché tale dato è sintomatico della pericolosità sociale e dell'elevato grado di colpevolezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata nel caso di riconoscimento della recidiva specifica, poiché questa è indice di pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è compatibile, in via generale, con il riconoscimento della recidiva specifica, quando quest'ultima esprima una persistente pericolosità sociale dell'imputato.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo si limiti a riproporre una censura già esaminata e correttamente respinta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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