Cassazione Penale, Ordinanza n. 14230/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a fatti connessi a sostanza stupefacente. Nel ricorso deduceva, in sintesi, la mancata assoluzione per uso personale della droga ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e la mancata concessione delle attenuanti generiche; in via ulteriore censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i primi motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato e motivatamente disatteso dal giudice di merito, e che la questione sull'art. 131-bis non era stata dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla destinazione della sostanza e sulle attenuanti generiche fossero richieste di nuova valutazione del merito, quindi estranee al sindacato di legittimità, e che la doglianza sulla particolare tenuità fosse comunque infondata perché non proposta in appello e incompatibile con la rilevante offensività dei fatti, caratterizzati anche da resistenza con gravi minacce e aggressione fisica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
La difesa invocava l'uso personale della sostanza; la Corte non ne ha riconosciuto i presupposti, valorizzando invece indici oggettivi della destinazione allo spaccio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata dedotta in appello e, comunque, risultava incompatibile con la concreta offensività della condotta.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la sentenza di merito aveva escluso elementi positivamente valorizzabili.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 609 c.p.p.
Il provvedimento è reso in forma di ordinanza in sede di legittimità, con decisione camerale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare doglianze che, sotto la veste di violazioni di legge o vizî motivazionali, mirino in realtà a una diversa lettura degli elementi di prova compiuta dal giudice di merito.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da indici oggettivi e univoci quali il quantitativo detenuto, il rinvenimento di strumenti tipici del confezionamento delle dosi e le modalità concrete di detenzione.
- Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivamente valutabili; la loro mancata concessione è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla logicità e completezza della motivazione, non per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La particolare tenuità del fatto va dedotta tempestivamente nei gradi di merito e, in ogni caso, è incompatibile con una condotta connotata da rilevante offensività concreta, specie se accompagnata da minacce gravi e aggressione fisica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →