Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente, con un unico motivo, sosteneva che la propria condotta dovesse essere qualificata come resistenza passiva e chiedeva l'applicazione della scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva questioni già esaminate in appello ed era comunque manifestamente infondata, perché la condotta era stata correttamente qualificata come resistenza attiva, descritta come spintonamenti, mentre la scriminante era stata esclusa poiché gli atti d'ufficio degli operanti erano legittimi e proporzionati, senza spazio neppure per una eventuale scriminante putativa.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come base della condanna confermata in appello.
Scriminante invocata dalla difesa; la Corte ne esclude l'applicabilità perché gli atti d'ufficio degli operanti erano legittimi e proporzionati, escludendo anche la forma putativa.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva rileva ai fini della qualificazione giuridica del fatto: la presenza di spintonamenti o di una opposizione fisica attiva è incompatibile con la mera resistenza passiva.
- La scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. non opera quando gli atti compiuti dai pubblici ufficiali siano legittimi nei presupposti e proporzionati nelle modalità esecutive; in tale ipotesi resta esclusa anche una eventuale scriminante putativa.
- In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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