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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proponeva una rivalutazione del materiale probatorio e ripeteva questioni già affrontate e respinte dalla Corte di merito con argomentazioni ritenute corrette. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/10/2023, censurando l'affermazione di responsabilità per il reato di falsa denuncia di reato, contestando in sostanza la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Dalla motivazione emerge che l'imputato sosteneva di non aver consapevolmente denunciato falsamente l'incendio/furto della propria autovettura; la Corte territoriale aveva invece rilevato che, quando l'imputato si era recato dai carabinieri per denunciare il falso furto, gli operanti non erano ancora a conoscenza dell'incendio. Il ricorso è stato ritenuto volto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura del compendio istruttorio, non consentite in sede di legittimità, oltre che meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata come oggetto dell'affermazione di responsabilità; la censura difensiva non è stata ritenuta idonea a scalfire la ricostruzione di merito della falsa denuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una mera alternativa lettura delle fonti di prova, quando la censura investe accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta dalla sentenza impugnata.
  • Ai fini della falsa denuncia, la verifica della consapevolezza della falsità della segnalazione può essere desunta dal contesto fattuale accertato dal giudice di merito; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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