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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità su elementi solo indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che non avrebbe correttamente valutato né le frasi offensive e minacciose rivolte agli operanti né la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Suprema Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e riproducessero censure già esaminate e disattese in appello. La sentenza impugnata aveva valorizzato, quale quadro indiziario della destinazione allo spaccio, il quantitativo di sostanza rinvenuta, la suddivisione in involucri omogenei, la detenzione sulla pubblica via, il possesso di materiale per il confezionamento, di un bilancino di precisione e di denaro ritenuto possibile provento dell'attività illecita; inoltre, le minacce erano state ritenute significative perché pronunciate al momento dell'annuncio dell'imminente perquisizione e del sequestro della somma di denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi secondo cui la finalità di spaccio può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, come il quantitativo di droga, lo strumentario per il confezionamento e le modalità di detenzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La detenzione di sostanza stupefacente può integrare il reato quando gli elementi oggettivi consentono di inferire la destinazione allo spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01

    La destinazione della droga allo spaccio può essere provata mediante indici oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo, lo strumentario tipico del confezionamento e le modalità di detenzione.

Massime di principio

  • In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la prova della destinazione alla cessione non richiede necessariamente l'osservazione di atti di vendita, potendo essere desunta da un insieme di indici fattuali oggettivi, univoci e significativi.
  • La presenza di un quantitativo non minimo di sostanza, la suddivisione in dosi o involucri omogenei, il possesso di bilancino, materiale per il confezionamento e denaro contante costituiscono elementi sintomatici della finalità di spaccio, valutabili complessivamente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e motivatamente disatteso le medesime censure.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio indiziario sono inammissibili se non individuano specifici vizi di legittimità della motivazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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