Cassazione Civile, Ordinanza n. 33735/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da una medico specialista per la mancata o tardiva trasposizione di direttive comunitarie che prevedevano un'adeguata remunerazione per i medici in formazione specialistica. La ricorrente sosteneva di avere diritto all'indennizzo per la frequenza del corso di specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare". La Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione limitata alla prescrizione, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che quel corso rientrasse tra quelli elencati dalle direttive o fosse equipollente a una specializzazione prevista in almeno due Stati membri. Con il ricorso per cassazione la medico articolava cinque motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, per avere la Corte d'appello riesaminato il merito oltre la sola questione della prescrizione; 2) e 3) violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c. e 345 c.p.c., sostenendo che l'inserimento del corso negli elenchi comunitari o la sua equivalenza a corsi di altri Stati membri non fosse una questione rilevabile d'ufficio e che fosse mancata contestazione sul punto da parte delle amministrazioni; 4) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per asserita decisione a sorpresa senza contraddittorio; 5) censura di merito sull'erronea esclusione della conformità/equipollenza del corso rispetto a quello di cardiologia o ad analoghe specializzazioni estere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo e quarto motivo: il giudice del rinvio, una volta esclusa in sede di legittimità la prescrizione, poteva esaminare i presupposti costitutivi del diritto al risarcimento; l'inclusione del corso negli elenchi direttivi o la sua equipollenza costituiscono fatti costitutivi del diritto e, quindi, devono essere allegati e provati dall'attrice, senza necessità di specifica eccezione delle amministrazioni; il principio di non contestazione opera solo sui fatti costitutivi allegati e non sul diritto in sé; non vi è stata violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché il giudice si è limitato a rilevare la mancata prova di un fatto costitutivo noto sin dall'inizio del giudizio. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo esame di merito, estraneo al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'asserito superamento dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse esaminare i presupposti costitutivi non coperti dalla precedente decisione di legittimità.
Evocato dalla ricorrente in relazione ai limiti del giudicato; la Corte ha escluso che la precedente decisione avesse coperto l'accertamento dei presupposti costitutivi del diritto.
Richiamato unitamente alle norme sul rinvio e sul giudicato, senza che la censura sia stata accolta.
Invocato per sostenere l'asserita ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute; la Corte ha escluso la violazione.
Applicato nel senso che l'inclusione del corso negli elenchi o la sua equipollenza costituiscono fatti costitutivi del diritto, che l'attrice deve allegare e provare.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
d.lgs. n. 257/91
Normativa richiamata quale base del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi, ma la Corte ha confermato che occorre la prova dei relativi presupposti fattuali.
Richiamata insieme al d.lgs. n. 257/91 nell'ambito della domanda di indennizzo per la specializzazione.
Il principio di non contestazione è stato ritenuto operare solo sui fatti costitutivi allegati, non potendo supplire alla mancanza di prova dei presupposti del diritto.
Esclusa la violazione perché il giudice non ha introdotto una terza via imprevedibile, ma ha solo rilevato la mancata prova di un fatto costitutivo.
direttiva comunitaria 75/362/CEE
Richiamata come fonte europea del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi; la sua applicazione richiede che il corso rientri negli elenchi o sia equipollente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo fondato sul non contestato è stato ritenuto inammissibile per difetto di adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a ottenere l'indennizzo o il risarcimento per mancata/tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specifica scuola di specializzazione negli elenchi comunitari, oppure la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore.
- La mancata inclusione della scuola negli elenchi direttivi non è un fatto impeditivo da eccepire dal convenuto, ma la mancanza di prova di un elemento costitutivo del diritto azionato.
- Il principio di non contestazione opera solo con riferimento ai fatti costitutivi ritualmente allegati; non può supplire alla mancata prova di circostanze che l'attore aveva l'onere di dimostrare.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice può riesaminare i presupposti costitutivi del diritto non definiti dalla precedente sentenza rescindente; il perimetro del rinvio è delimitato solo dalle questioni coperte dal giudicato interno/esterno formatosi sulla decisione di legittimità.
- Non vi è violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. quando il giudice si limita a rilevare la mancata dimostrazione di un fatto costitutivo che era già in discussione nel processo; la violazione del contraddittorio ricorre solo in presenza di una decisione a sorpresa su una questione nuova e imprevedibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove, poiché la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
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