Cassazione Civile, Ordinanza n. 18770/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento emesso per il versamento del contributo unificato relativo a una causa iscritta a ruolo presso il Tribunale di Roma. Le parti private hanno contestato l'avviso sostenendo, in sintesi, di avere già versato il contributo, che uno dei contrassegni utilizzati era stato effettivamente impiegato e che il valore della causa era stato indicato in iscrizione a ruolo in euro 5.100,00, sicché non sarebbe stato corretto qualificare la causa come di valore indeterminabile né rideterminare l'importo dovuto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 115, 116 e 221 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione di merito per aver ritenuto non provato il pagamento del contributo, per aver richiesto la querela di falso sulla coincidenza dei contrassegni e per aver ritenuto legittima la qualificazione del valore della controversia come indeterminabile e la conseguente quantificazione del contributo unificato in misura maggiore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere un riesame del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha osservato che la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito, che non risultava dedotto correttamente un vizio ex art. 115 o 116 c.p.c., e che la doglianza sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. era in realtà rivolta contro l'apprezzamento delle prove, non contro l'erronea attribuzione dell'onere. Ha inoltre evidenziato la presenza di una doppia conforme, che rende ulteriormente precluso il riesame del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a una somma in favore della Cassa ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma non consente di ottenere un nuovo esame del fatto sotto forma di censura di diritto.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia fondato la decisione su fatti notori o sulla propria scienza personale; non per contestare la valutazione delle prove offerte.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento; non quando si contesti il mero bilanciamento tra elementi probatori.
è richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della contestazione sulla coincidenza dei contrassegni, ma la Corte non ne ravvisa una violazione utile ai fini del sindacato di legittimità, essendo la doglianza incentrata sul fatto.
la sua violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 13, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte reputa condivisibile la qualificazione del valore della causa come indeterminabile in mancanza di elementi forniti dalla parte per la stima pecuniaria dell'oggetto della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
la Corte ritiene applicabile d'ufficio la sanzione per abuso del processo, autonoma e cumulabile rispetto alla responsabilità aggravata, fondata su una condotta oggettivamente abusiva e pretestuosa.
viene applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa ammende, con funzione sanzionatoria e deflattiva.
in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per poter coltivare un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
è richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
richiamato per la formulazione vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 3, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
è la base normativa della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa ammende, vigente dal 28 febbraio 2023.
invocato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento della censura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: quando la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, essa è inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti notori/scienza personale, non quando la parte contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere denunciata solo se il giudice attribuisce a una prova un valore difforme da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante la previsione di una prova legale; non basta lamentare che una prova sia stata ritenuta più persuasiva di altre.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto se l'onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata; se la doglianza investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non può essere dedotto senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In tema di contributo unificato, la qualificazione del valore della causa come indeterminabile è legittima quando la parte non fornisce elementi sufficienti per la stima pecuniaria dell'oggetto della domanda.
- L'abuso dello strumento processuale può giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. anche d'ufficio, senza necessità di accertare dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente pretestuosa.
- La liquidazione della sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. deve essere proporzionata e ragionevole rispetto ai compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
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