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Sentenza

Sentenza del 12/01/2024 n. 126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello dell'Agenzia avverso la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento per il 2013 relativo alla ripresa a tassazione di quote di ammortamento per €24.367,22 e costi per il personale per €144.327,59, ritenuti dall'Ufficio derivanti da operazioni fittizie. L'appellato aveva proposto appello incidentale contro altri rilievi (nove fatture ritenute inesistenti, indeducibilità di un accantonamento per rischi, applicazione IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, DPR 633/1972).

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia e ha rigettato l'appello incidentale della società. Ha riformato la sentenza di primo grado confermando l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto provata, sulla base degli elementi raccolti nel PVC della Guardia di Finanza (stabilimento chiuso, assenza di dipendenti, cancelli e ingressi chiusi con lucchetti, assenza di insegne e citofoni, vegetazione incolta, mezzi in abbandono), la fittizietà delle operazioni cui si riferivano le fatture, ammettendo l'uso di presunzioni semplici tipiche del processo tributario; ha inoltre osservato che l'archiviazione del procedimento penale non esclude la valutazione tributaria, essendo diversi i livelli di prova. Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente all'Amministrazione finanziaria di basare la contestazione anche su presunzioni/indizi ritenuti attendibili; la Corte ha ritenuto tali indizi idonei a provare la fittizietà delle operazioni.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Analogamente utilizzabile per individuare elementi indiziari che dimostrino l'inesistenza delle operazioni documentate da fatture ai fini della detrazione/deduzione.

  • Codice Civile, art. 2697, comma 2

    Una volta che l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza, l'onere della prova sposta sul contribuente che deve dimostrare la fonte legittima della deduzione/detrazione.

  • DPR 633/1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata nell'appello incidentale relativo all'applicazione dell'IVA; la Corte ha respinto l'appello incidentale senza ritenere che tale norma potesse mutare l'esito favorevole all'Ufficio in assenza di prova contraria sufficiente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 17619/2018; Cass. n. 32379/2023)

    Conferma il principio secondo cui la fattura dà titolo a deduzione/detrazione, ma l'Ufficio può dimostrarne la fittizietà con presunzioni semplici; il giudice tributario deve valutare gli indizi e, se li ritiene gravi, precis i e concordanti, attendere la prova contraria del contribuente.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può provare la fittizietà di operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
  • Quando emergono indizi oggettivi di inattività (sede chiusa, assenza di personale, cancelli sigillati, vegetazione incolta, mancanza di insegne), questi possono giustificare la disconoscimento di costi e detrazioni.
  • L'onere probatorio si ribalta: dopo gli indizi dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare la reale esistenza e la fonte lecita delle operazioni; la regolarità formale delle scritture o i pagamenti contabilizzati possono non essere sufficienti.
  • L'archiviazione o l'assenza di responsabilità penale non impedisce l'accertamento tributario, dato il diverso livello e tipo di prova richiesti nei due rami del diritto.
  • In controversie complesse o su questioni nuove la Corte può compensare le spese tra le parti, pur decidendo nel merito.

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