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Sentenza

Sentenza del 12/01/2024 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

L'attività istruttoria della pubblica amministrazione è da considerarsi "amministrativa interna", e come tale esula dall'applicazione del principio del contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'omessa applicazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 12 co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente nell'ambito delle attività di verifica e accertamento svolte dall'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza. L'amministrazione sosteneva che le attività istruttorie di verifica sono atti di amministrazione interna, di natura preparatoria, ai quali non si applica il contraddittorio statutario, e che l'art. 12 co. 7 ha efficacia limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge e non costituisce un principio generale dell'ordinamento.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le attività di verifica svolte dall'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza siano riconducibili alla nozione di "amministrativa interna" e, come tali, siano atti preparatori esulanti dall'applicazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 12 co. 7 dello Statuto. Ha affermato inoltre che la norma statutaria opera nei casi tassativamente previsti dalla legge e non ha valore di principio generale applicabile a tutte le fasi istruttorie. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e non è stata riconosciuta la lesione per omissione del contraddittorio nella fase istruttoria.

Norme richiamate

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12 co. 7

    La norma è stata interpretata in senso restrittivo: applicabile nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e non come principio generale che impone il contraddittorio in tutte le fasi istruttorie interne dell'amministrazione. Le attività di verifica qualificabili come atti di amministrazione interna/preparatori non richiedono l'apertura del contraddittorio ex art. 12 co. 7.

Massime di principio

  • Le attività di indagine/istruttoria svolte dall'amministrazione (es. verifiche fiscali, controlli della Guardia di Finanza) possono essere qualificate come 'amministrazione interna' quando hanno carattere preparatorio e non producono effetti giuridici immediati: in tali casi il contraddittorio formale non è obbligatorio.
  • Il principio del contraddittorio di cui allo Statuto del contribuente trova applicazione soprattutto nelle fasi e nelle ipotesi che la legge individua espressamente; non deve essere automaticamente esteso a tutte le attività istruttorie preliminari.
  • Se l'attività istruttoria produce elementi che saranno invece utilizzati per adottare un provvedimento decisorio che incide sui diritti del contribuente, il contraddittorio dovrà essere garantito almeno prima dell'adozione del provvedimento finale.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe chiedere l'accesso agli atti, richiedere chiarimenti formali e, quando rilevante, mettere per iscritto osservazioni e documenti da allegare al fascicolo istruttorio in modo da poter contestare eventuali addebiti nella fase decisoria.
  • In sede giurisdizionale è possibile contestare la legittimità del provvedimento finale anche sostenendo che la fase istruttoria è stata abusivamente trasformata in atto decisorio senza la necessaria garanzia del contraddittorio; la valutazione dipende dal dato di fatto se l'atto istruttorio aveva o meno natura meramente preparatoria.
  • È opportuno distinguere tra atti meramente interni/preparatori e atti destinati a incidere direttamente su situazioni giuridiche soggettive: solo per questi ultimi esiste un più forte margine per invocare il diritto al contraddittorio preventivo.

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