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Sentenza

Sentenza del 12/01/2024 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativi alle annualità/periodi 2015 e 2016. L'accertamento discende da un processo verbale della Guardia di Finanza secondo cui il CTD 'ZZ' (per conto dell'operatore estero 'UU') aveva raccolto scommesse senza concessione e senza essere collegato al totalizzatore nazionale; in mancanza di documentazione l'Ufficio ha determinato induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media provinciale e applicando l'aliquota massima. Le parti private contestavano la legittimità dell'accertamento, l'adeguatezza del metodo induttivo e richiedevano rinvio alla Corte di Giustizia UE e/o l'applicazione del principio del legittimo affidamento o di regolarizzazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli e ha rigettato gli appelli dei contribuenti ('UU' e 'ZZ') e ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, confermando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate a causa della sottigliezza della questione giuridica. Sono stati respinti argomenti basati sul legittimo affidamento e sulla necessità di rimessione alla Corte di Giustizia, ritenuti infondati o già risolti dalla giurisprudenza (incl. C-788/18).

Norme richiamate

  • decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (art. 1 e art. 3)

    'l'imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della concessione... soggetto passivo è chiunque gestisce con qualunque mezzo... concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere'

    La norma qualifica come soggetto passivo chiunque gestisca la raccolta di scommesse, anche per conto di terzi e anche tramite mezzi telematici; quindi i CTD che raccolgono per operatori esteri rientrano nella fattispecie imponibile.

  • legge 23 dicembre 2010, n. 220 (art. 1, comma 66 lett. b) e relativa interpretazione normativa)

    'l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio... il concetto di "gestione" include anche l'attività svolta per conto di terzi, compresi bookmakers con sede all'estero e privi di concessione'

    Il legislatore ha chiarito che la tassazione comprende anche attività svolte per conto di operatori esteri non concessi; tale interpretazione ampliativa è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza.

  • decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art. 24, comma 10)

    'Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale... l'Ufficio... determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia...'

    Consentendo alla PA di determinare la base imponibile per via induttiva sulla raccolta media provinciale quando mancano dati del totalizzatore, la norma legittima il metodo usato dall'Ufficio in mancanza di dati diretti.

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art.1, comma 643 e comma 644 lett. g) e legge 11 dicembre 2016, n. 208 (art.1, comma 926)

    'procedura di regolarizzazione (emersione) prevista per alcuni operatori; modifiche e termini per adesione per operatori attivi dopo il 30 ottobre 2014'

    La possibilità di regolarizzare posizioni esisteva ma nel caso esaminato non risultò utilizzata da 'UU'; la mancata adesione colloca la fattispecie tra quelle punite o comunque assoggettate alla procedura di accertamento induttivo.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C-788/18 (26/02/2020)

    'L'articolo 56 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse... indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.'

    La giurisprudenza UE conferma che il diritto dell'UE non impedisce agli Stati membri di tassare i CTD e, se del caso, gli operatori esteri, quindi non sussiste ostacolo di diritto comunitario alla tassazione operata dall'Italia.

  • Costituzione italiana (art. 23 e art. 53) e giurisprudenza costituzionale

    Le misure normative impugnate non sono ritenute in contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza; la Corte Costituzionale ha altresì ritenuto legittime norme che estendono l'obbligo tributario ai soggetti senza concessione quando ciò è ragionevole per garantire le finalità di tutela del monopolio e della lealtà fiscale.

  • Corte Costituzionale e Corte di Cassazione (giurisprudenza richiamata, es. sent. Corte Cost. 27/2018)

    'la disposizione interpretativa ha ribadito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il concetto di gestione include attività per conto di terzi'

    La giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha già affrontato e respinto censure analoghe, ritenendo legittimo il regime sanzionatorio e impositivo nei confronti di operatori non autorizzati e di chi presta servizi per loro conto.

Massime di principio

  • Chi svolge attività di raccolta di scommesse nel territorio italiano, anche per conto di operatori esteri e anche senza concessione o collegamento al totalizzatore nazionale (es. CTD), può essere qualificato soggetto passivo e assoggettato all'imposta unica sulle scommesse.
  • In assenza di dati trasmessi al totalizzatore nazionale o di documentazione idonea fornita dal contribuente, l'Amministrazione può determinare induttivamente la base imponibile utilizzando criteri quali la raccolta media provinciale e applicare l'aliquota massima prevista dalla legge.
  • Il principio del legittimo affidamento difficilmente giustifica l'esenzione quando l'operatore ha proseguito l'attività nonostante contestazioni pubbliche e l'esistenza di provvedimenti o procedimenti amministrativi/penali noti; la libera scelta di aderire a rapporti con operatori privi di concessione espone al rischio di contestazioni e sanzioni.
  • La giurisprudenza europea (Corte di Giustizia) e italiana conferma che norme nazionali che estendono l'imposizione a CTD ed eventualmente agli operatori esteri non sono incompatibili con il diritto UE, quindi il richiamo al diritto comunitario non impedisce l'accertamento nazionale.
  • Sul piano procedurale, chi intende proporre mediazione/conciliativa o rinviare l'udienza per accordo deve rispettare i termini e le forme di deposito/notifica previsti dalla legge processuale: depositi tardivi o non notificati all'altra parte possono essere ritenuti intempestivi e rifiutati.
  • Quando sono pendenti più controversie relative agli stessi atti occorre segnalare la connessione e valutare la riunione delle cause per evitare contrasti di giudicato; la mancata segnalazione può complicare il processo e non giustifica automaticamente annullamenti sostanziali dell'accertamento.
  • In caso di questioni giuridiche 'sottile' o complesse è possibile la compensazione delle spese tra le parti, specie quando la materia ha fondamenti normativi e giurisprudenziali controversi.

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