Sentenza del 12/01/2024 n. 53 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
L'inerenza di un costo, avuto riguardo alla sua entità, deve essere misurata non solo alla luce della prestazione offerta, ma al contesto generale dei rapporti economici tra le due imprese .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla deducibilità fiscale di un costo per consulenza e sulla sua proporzionalità rispetto alla prestazione: l'Amministrazione contestava la deducibilità ai fini dell'art. 109 d.P.R. 917/86 e la possibile applicazione dell'art. 110 co. 12 d.P.R. 917/86 (regola sulle ritenute/rapporti con paesi a fiscalità privilegiata). Il pagamento era stato effettuato verso una società residente a Taiwan.
La decisione
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 110 co. 12 d.P.R. 917/86 rispetto al pagamento a società residente a Taiwan, poiché Taiwan non rientrava tra i paesi espressamente indicati dalla regolamentazione attuativa della norma vigente all'epoca. Quanto alla deducibilità ex art. 109, la proporzionalità del costo è stata valutata favorevolmente alla contribuente considerando non solo la prestazione immediata ma il quadro complessivo dei rapporti economici tra le imprese: la società beneficiaria della prestazione si era impegnata a fornire contatti commerciali e accesso a una clientela più ampia, giustificando l'entità del corrispettivo e la deducibilità del costo.
Norme richiamate
art. 110 co. 12 d.P.R. 917/86
La norma, nella versione vigente ai fatti, non si applica ai pagamenti effettuati verso soggetti residenti in paesi non ricompresi nell'elenco previsto dalla regolamentazione attuativa; pertanto non può essere utilizzata dall'Amministrazione per giustificare disconoscimenti quando il destinatario è residente in Taiwan.
art. 109 d.P.R. 917/86
La deducibilità dei costi va valutata in base alla loro inerente funzionalità all'attività d'impresa e alla proporzionalità rispetto all'attività economica complessiva; non è sufficiente valutare il solo corrispettivo immediato ricevuto, ma occorre considerare il quadro generale dei rapporti tra le imprese e i benefici economici complessivi derivanti dalla prestazione (es. accesso a clientela più ampia).
Massime di principio
- Verificare la residenza del beneficiario e l'elenco dei paesi previsto dalla regolamentazione attuativa prima di applicare norme speciali su ritenute o presunzioni per paesi a fiscalità privilegiata; se il paese non è elencato, tali norme non possono essere richiamate.
- La prova della deducibilità fiscale di un costo deve considerare l'intero contesto economico e relazionale tra le parti: dimensione del corrispettivo va valutata alla luce dei benefici complessivi (es. accesso a nuovi mercati, contatti commerciali), non solo in relazione alla prestazione puntuale.
- Documentare contrattualmente gli obblighi e le prestazioni accessorie (impegni di procurare clientela, network, risultati commerciali) è cruciale per giustificare costi elevati e dimostrare la loro inerente utilità per l'impresa.
- In operazioni transfrontaliere è opportuno raccogliere elementi probatori di sostanza economica (contratti, corrispondenza, prove di contatti effettivi, fatturato generato) per contrastare contestazioni dell'Amministrazione sulla non proporzionalità o sul carattere indeducibile dei costi.
- Quando una norma speciale non è applicabile per ragioni di residenza o elenchi regolamentari, la valutazione ricade sulle regole ordinarie di deducibilità e documentazione del valore economico della prestazione.
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