Sentenza del 12/01/2024 n. 46 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Le movimentazioni sui conti correnti dei soci di società a ristretta base societaria possono essere utilizzate per presumere un maggior reddito in capo alla società stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 1999 basato su indagini bancarie: l'Ufficio ha ritenuto che movimentazioni bancarie rilevate sui conti della società e soprattutto sui conti intestati ai due soci (e loro congiunti) costituissero proventi di operazioni imponibili non fatturate (evasione IVA). L'Ufficio ha applicato la presunzione di cui all'art. 51 DPR 633/1972 estendendone l'effetto anche ai conti intestati ai soci in presenza di ristretta compagine sociale e stretti rapporti familiari. La società ha contestato l'attribuibilità di quei conti all'attività aziendale e ha fornito documentazione generica per giustificare i movimenti bancari.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando integralmente le precedenti sentenze favorevoli alla società e dichiarando legittimo l'accertamento IVA. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 51 DPR 633/1972 anche ai conti intestati ai soci in presenza della ristretta base sociale (due soci) e della contiguità familiare; ha inoltre ritenuto che la società non abbia fornito la prova analitica, documento per documento, necessaria a superare la presunzione legale relativa. Conseguentemente è stato confermato il recupero a tassazione e la società è stata condannata alle spese processuali, comprese quelle del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
DPR 633/1972 art. 51 comma 2 nn. 2) e 7)
art. 51 comma 2 n. 2 e n. 7
La Corte ha applicato la presunzione che le movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili anche con riferimento a conti intestati ai soci o ai loro congiunti quando sussistono elementi sintomatici (ristretta compagine sociale, contiguità familiare) che consentono di riferire i conti alla società.
DPR 633/1972 art. 54 comma 5
Norma richiamata dall'Ufficio per la qualificazione dell'omessa fatturazione e dell'indebita presentazione di dichiarazione IVA con imposta inferiore; utilizzata nel quadro dell'accertamento derivante dalle movimentazioni bancarie.
DPR 600/1973 art. 32
Richiamata in tema di presunzioni e mancata dimostrazione che i dati acquisiti siano stati considerati in dichiarazione: la Corte ha ricordato che, ai fini IVA, i prelevamenti non giustificati possono essere considerati acquisti in nero se non documentati.
Dlgs. 471/1997 art. 6 comma 8
Norma sanzionatoria citata nella discussione in relazione alla mancata autofatturazione per operazioni passive; l'Ufficio ne ha invocato l'applicazione ove ricorrano gli elementi presuntivi di imponibilità.
L. 289/2002 art. 9 commi 1 e 2 lett. a)
art. 9 commi 1 e 2 lett. a)
Riferimento al ravvedimento/condono limitato alle imposte dirette: menzionato per chiarire che il condono ottenuto per imposte dirette non estingue le contestazioni IVA.
Dlgs. 218/1997 art. 5
Richiamato in ordine al contraddittorio fiscale svolto in sede di verifica; non ha inciso sulla necessità di prove documentali analitiche a favore del contribuente.
Dlgs. 546/1992 art. 15 comma 1
Norma utilizzata per la liquidazione delle spese processuali a carico della soccombente.
Massime di principio
- La presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie ai sensi dell'art. 51 DPR 633/1972 può essere estesa ai conti intestati ai soci o ai loro congiunti quando la società ha ristretta compagine sociale e sussistono stretti legami familiari o altri elementi che rendono i conti sostanzialmente riconducibili all'impresa.
- Per superare tale presunzione non è sufficiente una difesa generica o dichiarazioni favorevoli dei titolari dei conti: occorre prova documentale analitica, movimento per movimento, che dimostri la riferibilità dei singoli flussi a attività estranee all'impresa (contratti, fatture, bonifici con causali rilevanti, rendiconti dettagliati).
- Documentazione generica (es. portafogli finanziari non dettagliati, vendita di immobili avvenuta in periodo temporale non pertinente) è insufficiente a dimostrare l'estraneità dei movimenti bancari rispetto all'attività aziendale oggetto di accertamento.
- La temporalità dei documenti è rilevante: operazioni e giustificazioni devono riferirsi al periodo d'imposta accertato; eventi successivi rilevanti solo se dimostrano retroattivamente la provenienza lecita dei fondi con specificità.
- In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dall'incrocio delle risultanze bancarie, l'onere probatorio si inverte in pratica a carico del contribuente che deve disarticolare la presunzione con elementi probatori forti e specifici.
- Misure pratiche preventive: separare nettamente conti personali e societari, formalizzare per iscritto ogni relazione patrimoniale con soci o terzi (mandati di amministrazione, contratti di deposito/gestione), conservare causali e documentazione che giustifichi ogni singolo flusso finanziario.
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